sicurezza sul lavoro

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26575 depositata il 17 giugno 2019 – Nelle attività pericolose consentite, laddove sia impossibile eliminare il pericolo, l’obbligo di evitare l’evento si rafforza perché la sua prevedibilità è intrinseca al tipo di attività svolta, con la conseguenza che la prudenza, la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee ad evitare (o diminuire) il rischio debbono essere maggiori e non possono eludere l’osservanza delle norme specificamente poste a tutela della sua evitabilità

Nelle attività pericolose consentite, laddove sia impossibile eliminare il pericolo, l'obbligo di evitare l'evento si rafforza perché la sua prevedibilità è intrinseca al tipo di attività svolta, con la conseguenza che la prudenza, la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee ad evitare (o diminuire) il rischio debbono essere maggiori e non possono eludere l'osservanza delle norme specificamente poste a tutela della sua evitabilità

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26570 depositata il 17 giugno 2019 – La responsabilità del costruttore, nell’ipotesi in cui l’evento dannoso sia stato provocato dall’inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro utilizzatore della macchina, giacché questi è obbligato ad eliminare le fonti dì pericolo per i lavoratori dipendenti chiamati ad avvalersi della macchina

La responsabilità del costruttore, nell’ipotesi in cui l’evento dannoso sia stato provocato dall'inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro utilizzatore della macchina, giacché questi è obbligato ad eliminare le fonti dì pericolo per i lavoratori dipendenti chiamati ad avvalersi della macchina

Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione  IV, sentenza n. 3337 depositata il 17 giugno 2019 – Non può essere riconosciuta l’esistenza di una causa di servizio dell’infermità accusata laddove il nesso causale o concausale fra le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e l’insorgere della malattia non sia obiettivamente riscontrabile sulla base elementi individuati in modo specifico, dovendosi ritenere causa o concausa efficiente la circostanza senza della quale la patologia denunciata non si sarebbe verificata

non può essere riconosciuta l’esistenza di una causa di servizio dell'infermità accusata laddove il nesso causale o concausale fra le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e l'insorgere della malattia non sia obiettivamente riscontrabile sulla base elementi individuati in modo specifico, dovendosi ritenere causa o concausa efficiente la circostanza senza della quale la patologia denunciata non si sarebbe verificata

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione I, sentenza n. 7969 depositata il 19 giugno 2019 – Il mobbing, nel rapporto di impiego pubblico, si sostanzia in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell’ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all’ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del medesimo dipendente, tale da provocare un effetto lesivo della sua salute psicofisica

il mobbing, nel rapporto di impiego pubblico, si sostanzia in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell'ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del medesimo dipendente, tale da provocare un effetto lesivo della sua salute psicofisica

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 27210 depositata il 19 giugno 2019 – La delega di funzioni – ora disciplinata precipuamente dall’art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008 – non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, pur non potendo avere detta vigilanza per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato

la delega di funzioni - ora disciplinata precipuamente dall'art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008 - non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, pur non potendo avere detta vigilanza per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni - che la legge affida al garante - concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 27187 depositata il 19 giugno 2019 – In tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori ha ad oggetto il rischio per l’ipotesi in cui i lavori contemplino l’opera, anche non in concomitanza, di più imprese o lavoratori autonomi le cui attività siano suscettibili di sovrapposizione od interferenza

in tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori ha ad oggetto il rischio per l'ipotesi in cui i lavori contemplino l'opera, anche non in concomitanza, di più imprese o lavoratori autonomi le cui attività siano suscettibili di sovrapposizione od interferenza

Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio sezione I sentenza n. 8253 depositato il 24 giugno 2019  – Va riconosciuto la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “pregressa ferita palpebra superiore occhio sinistro con esiti cicatriziali”

Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio sezione I sentenza n. 8253 depositato il 24 giugno 2019 Lavoro - Sicurezza sul lavoro - Infortunio sul lavoro - Rapporto di lavoro - Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo - Forze armate - Brigadiere ausiliario FATTO e DIRITTO 1.- Il carabiniere ausiliario Giuseppe Comi, odierno ricorrente, chiedeva –con [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 27777 depositata il 24 giugno 2019 – L’amministratore è responsabile del reato di lesioni gravi, commesso con violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 27777 depositata il 24 giugno 2019 Lavoro - Sicurezza sul lavoro - Rapporto di lavoro - Infortunio su lavoro - Caduta del lavoratore stagionale durante lo scarico dell'uva - Reato di lesioni gravi - Prescrizione Fatto 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza resa il 25/01/2018, in [...]

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