sicurezza sul lavoro

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 27787 depositata il 24 giugno 2019 – Responsabilità penale dell’amministratore di una società per l’infortunio mortale occorso al lavoratore, in quanto ha omesso di assicurare al dipendente un’adeguata formazione e di garantire una informazione

Responsabilità penale dell'amministratore di una società per l’infortunio mortale occorso al lavoratore, in quanto ha omesso di assicurare al dipendente un’adeguata formazione e di garantire una informazione

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 27786 depositata il 24 giugno 2019 – L’amministratore è responsabile penalmente per l’infortunio occorso ad un dipendente che aveva utilizzato un macchinario privo del grigliato di protezione anche se accaduto per la condotta del Capocantiere

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 27786 depositata il 24 giugno 2019 Lavoro - Sicurezza sul lavoro - Rapporto di lavoro - Infortunio su lavoro - Macchinario privo di protezione - Responsabilità del capocantiere Fatto 1. Con sentenza del 18.10.2018 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che [...]

Corte di Cassazione sentenza n. 17129 depositata il 26 giugno 2019 – La violazione dell’art. 2087 cod. civ. — che prevede un generale “dovere di sicurezza” a carico del datore di lavoro — viene in considerazione con riguardo all’omissione di misure di sicurezza cosiddette “innominate”, e non in riferimento a misure di sicurezza espressamente e specificamente definite dalla legge o da altra fonte ugualmente vincolante

La violazione dell'art. 2087 cod. civ. — che prevede un generale "dovere di sicurezza" a carico del datore di lavoro — viene in considerazione con riguardo all'omissione di misure di sicurezza cosiddette "innominate", e non in riferimento a misure di sicurezza espressamente e specificamente definite dalla legge o da altra fonte ugualmente vincolante

Tribunale Amministrativo Regionale di Roma, sezione I-quater, sentenza n. 8369 depositata il 27 giugno 2019 – Gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti da parte delle C.M.O. e del Comitato per la Verifica per le Cause di Servizio, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 461 del 2001, anche in relazione all’equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità tecnica di tali organi che pervengono alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica

Gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti da parte delle C.M.O. e del Comitato per la Verifica per le Cause di Servizio, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 461 del 2001, anche in relazione all'equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità tecnica di tali organi che pervengono alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica

Corte di Cassazione sentenza n. 17386 depositata il 27 giugno 2019 – L’accertata natura gratuita del rapporto in forza del quale il primo si era recato a bordo dell’autovettura fuori dalla carrozzeria per reperire il pezzo necessario alla riparazione dell’autovettura della seconda, non consentiva di qualificare il sinistro occorso come infortunio sul lavoro

Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo

Corte di Cassazione sentenza n. 17354 depositata il 27 giugno 2019 – La nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva

la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva

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