sicurezza sul lavoro

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione I-bis, sentenza n. 9300 depositata il 15 luglio 2019 – Le Commissioni mediche ospedaliere e del Comitato per la verifica per le cause di servizio hanno discrezionalità tecnica negli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti per la verifica per le cause di servizio anche in relazione all’equo indennizzo

Le Commissioni mediche ospedaliere e del Comitato per la verifica per le cause di servizio hanno discrezionalità tecnica negli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti per la verifica per le cause di servizio anche in relazione all'equo indennizzo

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 30991 depositata il 16 luglio 2019 – In tema di sicurezza sul lavoro il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore dei rischi propri dell’attività cui è preposto e di quelli che possono derivare dall’esecuzione di operazioni da parte di altri, ove interferenti, ed è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori, per ciascuna attrezzatura, ogni informazione e istruzione d’uso necessaria alla salvaguardia dell’incolumità, anche se relative a strumenti non usati normalmente

In tema di sicurezza sul lavoro il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore dei rischi propri dell'attività cui è preposto e di quelli che possono derivare dall'esecuzione di operazioni da parte di altri, ove interferenti, ed è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori, per ciascuna attrezzatura, ogni informazione e istruzione d'uso necessaria alla salvaguardia dell'incolumità, anche se relative a strumenti non usati normalmente

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 34887 depositata il 31 luglio 2019- Reato di omicidio colposo per inosservanza della disciplina antinfortunistica e difetto di coordinamento, cooperazione e scambio di informazioni con le ditte appaltatrici

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 34887 depositata il 31 luglio 2019 Inosservanza della disciplina antinfortunistica - Reato di omicidio colposo - Risarcimento del danno non patrimoniale - Difetto di coordinamento, cooperazione e scambio di informazioni con le ditte appaltatrici Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Venezia con la sentenza impugnata, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 luglio 2019, n. 20364 – La natura contrattuale della responsabilità incombente sul datore di lavoro in relazione al disposto dell’art. 2087 cod. civ. non rappresenta una mera enclave della responsabilità aquiliana nel territorio della responsabilità contrattuale, relegata sul piano del non facere ma è, invece, fonte di obblighi positivi del datore il quale è tenuto a predisporre un ambiente ed una organizzazione di lavoro idonei alla protezione del bene fondamentale della salute, funzionale alla stessa esigibilità della prestazione lavorativa, talché è possibile per il prestatore di eccepirne l’inadempimento e rifiutare la prestazione pericolosa

La natura contrattuale della responsabilità incombente sul datore di lavoro in relazione al disposto dell'art. 2087 cod. civ. è l'incorporazione dell'obbligo di sicurezza all'interno della struttura del rapporto obbligatorio non rappresenta una mera enclave della responsabilità aquiliana nel territorio della responsabilità contrattuale, relegata sul piano del non facere ma è, invece, fonte di obblighi positivi del datore il quale è tenuto a predisporre un ambiente ed una organizzazione di lavoro idonei alla protezione del bene fondamentale della salute, funzionale alla stessa esigibilità della prestazione lavorativa, talché è possibile per il prestatore di eccepirne l'inadempimento e rifiutare la prestazione pericolosa

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Interpello 15 luglio 2019 n. 5 – Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni: “decreto 22 gennaio 2019 recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare – chiarimenti sull’aggiornamento dei corsi di formazione già effettuati secondo le regole del 2013”

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Interpello 15 luglio 2019 n. 5 Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni: "decreto 22 gennaio 2019 recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare - chiarimenti [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 luglio 2019, n. 19389 – Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato, dà luogo a giudicato civile

Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, dà luogo a giudicato civile

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 luglio 2019, n. 18000 – In materia di danno non patrimoniale non configurando l’art. 2087 cod. civ. un’ipotesi di responsabilità oggettiva ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure di allegare la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 luglio 2019, n. 18000 Rapporto di lavoro - Mobbing - Risarcimento danni - Accertamento della responsabilità del datore di lavoro ex  art. 2087 cod. civ Fatti di causa 1. La Corte d'appello di L'Aquila con sentenza del 14 luglio 2016, in conferma della pronuncia di primo grado, ha rigettato [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 giugno 2019, n. 17132 – La nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata

la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata

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