sicurezza sul lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3376 – Infortunio in itinere – “Normale” percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3376 Infortunio in itinere - "Normale" percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro - Rischio elettivo - Interruzione del nesso di causalità tra il lavoro e l'evento subito Rilevato che con sentenza in data 3-18 ottobre 2016 numero 2319 la [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 gennaio 2019, n. 276 – Svolgimento di attività lavorativa in locali insalubri – Nel giudizio in materia di invalidità il vizio – denunciabile in sede di legittimità – della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata

Le Sezioni unite hanno infatti affermato su tale norma che: a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. c.c., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e "grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; b) il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso * esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sevizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c.p.c. e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso.

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 57935 depositata il 21 dicembre 2018 – L’inosservanza da parte del lavoratore di precise norme antinfortunistiche, ovvero la sua condotta contraria a precise direttive organizzative ricevute, non esclude la responsabilità del datore di lavoro qualora l’infortunio risulti determinato da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza dal medesimo datore adottate

l'inosservanza da parte del lavoratore di precise norme antinfortunistiche, ovvero la sua condotta contraria a precise direttive organizzative ricevute, non esclude la responsabilità del datore di lavoro qualora l'infortunio risulti determinato da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza dal medesimo datore adottate

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 dicembre 2018, n. 32715 – Infortunio sul lavoro e risarcimento del danno contrattuale – Il giudizio sulla idoneità della specificazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova costituisce apprezzamento di merito non suscettibile di sindacato in sede di giudizio di cassazione se correttamente motivato

Infortunio sul lavoro e risarcimento del danno contrattuale - Il giudizio sulla idoneità della specificazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova costituisce apprezzamento di merito non suscettibile di sindacato in sede di giudizio di cassazione se correttamente motivato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 dicembre 2018, n. 32714 – Il lavoratore che agisce nei confronti del proprio datore di lavoro, a seguito di infortunio, deve fornire una descrizione del fatto materiale che consenta di evincere una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa o a misure di sicurezza

Il lavoratore che agisce nei confronti del proprio datore di lavoro, a seguito di infortunio, deve fornire una descrizione del fatto materiale che consenta di evincere una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa o a misure di sicurezza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 novembre 2018, n. 30556 – La proposizione di censure non pertinenti rispetto al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possano rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 – Error in procedendo

La proposizione di censure non pertinenti rispetto al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possano rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366 - Error in procedendo

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 51321 depositata il 12 novembre 2018 – La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, come nel caso che ci occupa, non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

in tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri

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