TRIBUTI INDIRETTI

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 7183 depositata il 10 marzo 2023 – In tema di accise sull’energia elettrica, il soggetto passivo, ossia colui che ha realizzato uno dei fatti generatori dell’imposta, è tenuto al pagamento dei diritti di accisa all’atto della fatturazione al consumatore finale, o quando si accerti che non si sono verificate le condizioni di consumo per poter beneficiare di un’aliquota ridotta o di un’esenzione, o comunque all’atto dell’immissione in consumo, mentre le cessioni intermedie, che non abbiano realizzato la condizione di esigibilità, hanno rilevanza privatistica, nell’ambito di un fenomeno economico al quale è estranea l’amministrazione finanziaria

In tema di accise sull'energia elettrica, il soggetto passivo, ossia colui che ha realizzato uno dei fatti generatori dell'imposta, è tenuto al pagamento dei diritti di accisa all'atto della fatturazione al consumatore finale, o quando si accerti che non si sono verificate le condizioni di consumo per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di un'esenzione, o comunque all'atto dell'immissione in consumo, mentre le cessioni intermedie, che non abbiano realizzato la condizione di esigibilità, hanno rilevanza privatistica, nell'ambito di un fenomeno economico al quale è estranea l'amministrazione finanziaria

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 17, sentenza n. 4772 depositata il 2 novembre 2022 – L’imposta fissa di registro per gli atti posti in essere dai Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.) può trovare applicazione solo per gli atti “propri”, ovvero gli atti di costituzione, modifica ed estinzione degli stessi, e quelli che la Legge riserva espressamente a essi. In tutti gli altri casi, ivi compresi i trasferimenti immobiliari, la previsione di caparre confirmatorie, di acconti prezzo, le operazioni su crediti e qualunque altro atto estraneo alla categoria di atti propri deve necessariamente scontare l’ordinaria imposta di registro non agevolata

L’imposta fissa di registro per gli atti posti in essere dai Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.) può trovare applicazione solo per gli atti “propri”, ovvero gli atti di costituzione, modifica ed estinzione degli stessi, e quelli che la Legge riserva espressamente a essi. In tutti gli altri casi, ivi compresi i trasferimenti immobiliari, la previsione di caparre confirmatorie, di acconti prezzo, le operazioni su crediti e qualunque altro atto estraneo alla categoria di atti propri deve necessariamente scontare l’ordinaria imposta di registro non agevolata

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6788 depositata il 7 marzo 2023 – In tema di trattamento IVA la cessione di terreni edificabili, rileva la necessità di una interpretazione che contemperi la previsione dell’art.12 paragrafo 1 lett. b) della direttiva 2006/112, che assoggetta ad IVA i «terreni edificabili», con l’art. 135, paragrafo 1, lettera j), della stessa direttiva, che prevede un’esenzione dall’IVA a favore delle cessioni di fabbricati, diverse da quelle di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva (che si riferisce alla cessione di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente, effettuata anteriormente alla prima occupazione) nonché con l’art. 135, paragrafo 1, lettera k), che mira ad esentare dall’IVA solo le cessioni di terreni non edificati che non sono destinati a supportare un fabbricato

In tema di trattamento IVA la cessione di terreni edificabili, rileva la necessità di una interpretazione che contemperi la previsione dell'art.12 paragrafo 1 lett. b) della direttiva 2006/112, che assoggetta ad IVA i «terreni edificabili», con l'art. 135, paragrafo 1, lettera j), della stessa direttiva, che prevede un'esenzione dall'IVA a favore delle cessioni di fabbricati, diverse da quelle di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva (che si riferisce alla cessione di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente, effettuata anteriormente alla prima occupazione) nonché con l'art. 135, paragrafo 1, lettera k), che mira ad esentare dall'IVA solo le cessioni di terreni non edificati che non sono destinati a supportare un fabbricato

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5674 depositata il 23 febbraio 2023 – L’esenzione di cui all’art. 3 comma 4-ter del d.lgs. 346/90 (imposta di successione e donazione), valevole anche per le partecipazioni di società non residenti in Italia se comunque residenti nell’Unione, è subordinata alle stesse condizioni richieste dal medesimo articolo con riferimento alle partecipazioni in società residenti in Italia ossia a ciò che con la donazione sia integrato o mantenuto il controllo di diritto sulla società partecipata in capo agli aventi causa e che questi si impegnino a mantenere il controllo societario, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, con apposita dichiarazione contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione

L’esenzione di cui all’art. 3 comma 4-ter del d.lgs. 346/90 (imposta di successione e donazione), valevole anche per le partecipazioni di società non residenti in Italia se comunque residenti nell'Unione, è subordinata alle stesse condizioni richieste dal medesimo articolo con riferimento alle partecipazioni in società residenti in Italia ossia a ciò che con la donazione sia integrato o mantenuto il controllo di diritto sulla società partecipata in capo agli aventi causa e che questi si impegnino a mantenere il controllo societario, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, con apposita dichiarazione contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5669 depositata il 23 febbraio 2023 – L’obbligo di motivazione, degli atti impositivi, non può essere “interpretato latamente al punto da rendere… sufficiente una causa petendi meramente processuale… soggetta a verifica processuale eventuale ex post ma va inteso nel senso che l’atto deve enunciare esattamente la pretesa impositiva nel petitum e nella causa petendi, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori

L’obbligo di motivazione, degli atti impositivi, non può essere “interpretato latamente al punto da rendere... sufficiente una causa petendi meramente processuale... soggetta a verifica processuale eventuale ex post ma va inteso nel senso che l’atto deve enunciare esattamente la pretesa impositiva nel petitum e nella causa petendi, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5802 depositata il 24 febbraio 2023 – Le liberalità diverse dalle donazioni (e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti), ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’art. 769 c.c., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, essendo irrilevante a tali fini la formale stipula di un atto e, viceversa, rilevante il fatto economico provocato dal trasferimento da un patrimonio ad un altro, sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti

Le liberalità diverse dalle donazioni (e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti), ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'art. 769 c.c., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, essendo irrilevante a tali fini la formale stipula di un atto e, viceversa, rilevante il fatto economico provocato dal trasferimento da un patrimonio ad un altro, sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5692 depositata il 23 febbraio 2023 – L’esenzione di cui all’art. 3 comma 4-ter del d.lgs. 346/90 vale anche per le partecipazioni di società non residenti in Italia se comunque residenti nell’Unione, subordinatamente alle stesse condizioni richieste dal medesimo articolo con riferimento alle partecipazioni in società residenti in Italia ossia alla condizione che, con la donazione sia integrato o mantenuto il controllo di diritto sulla società partecipata in capo agli aventi causa e alla condizione che questi ultimi si impegnino a mantenere il controllo societario, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, con apposita dichiarazione contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione

L’esenzione di cui all’art. 3 comma 4-ter del d.lgs. 346/90 vale anche per le partecipazioni di società non residenti in Italia se comunque residenti nell'Unione, subordinatamente alle stesse condizioni richieste dal medesimo articolo con riferimento alle partecipazioni in società residenti in Italia ossia alla condizione che, con la donazione sia integrato o mantenuto il controllo di diritto sulla società partecipata in capo agli aventi causa e alla condizione che questi ultimi si impegnino a mantenere il controllo societario, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, con apposita dichiarazione contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione

Imposta di bollo sugli atti relativi al procedimento arbitrale posti in essere da società di mutuo soccorso – Risposta n. 219 del 21 febbraio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 219 del 21 febbraio 2023 Imposta di bollo sugli atti relativi al procedimento arbitrale posti in essere da società di mutuo soccorso Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La Società di Mutuo Soccorso istante (XXX) riferisce di essere iscritta nel Registro Unico [...]

Torna in cima