TRIBUTI INDIRETTI

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24377 depositata il 2 settembre 2025 – In tema di imposta di registro, su una sentenza resa all’esito di un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione o di occupazione temporanea, ai fini della determinazione della base imponibile, occorre avere riguardo all’importo complessivamente accertato nell’atto e dallo stesso risultante, trattandosi di provvedimento di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, restando irrilevanti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di indennità provvisoria

In tema di imposta di registro, su una sentenza resa all'esito di un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea, ai fini della determinazione della base imponibile, occorre avere riguardo all'importo complessivamente accertato nell'atto e dallo stesso risultante, trattandosi di provvedimento di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, restando irrilevanti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di indennità provvisoria

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 21021 depositata il 24 luglio 2025 – L’incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali produttive di effetti giuridici distinti e l’incorporazione in documenti diversi di più dichiarazioni negoziali costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che subiscono l’applicazione dell’imposta di registro sul loro atto o sui loro atti in base alla natura degli effetti derivanti da ciascuno dei negozi documentati, trovando a tal fine applicazione l’art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali produttive di effetti giuridici distinti e l'incorporazione in documenti diversi di più dichiarazioni negoziali costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che subiscono l'applicazione dell'imposta di registro sul loro atto o sui loro atti in base alla natura degli effetti derivanti da ciascuno dei negozi documentati, trovando a tal fine applicazione l'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21032 depositata il 24 luglio 2025 – In tema di imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria ex art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, un provvedimento è imponibile anche ove sia ancora suscettibile di impugnazione o sia stato impugnato, ma non anche nel caso in cui sia stato già riformato o annullato con conseguente venir meno del presupposto impositivo

In tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria ex art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, un provvedimento è imponibile anche ove sia ancora suscettibile di impugnazione o sia stato impugnato, ma non anche nel caso in cui sia stato già riformato o annullato con conseguente venir meno del presupposto impositivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 21021 depositata il 24 luglio 2025 – L’incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali produttive di effetti giuridici distinti e l’incorporazione in documenti diversi di più dichiarazioni negoziali costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che subiscono l’applicazione dell’imposta di registro sul loro atto o sui loro atti in base alla natura degli effetti derivanti da ciascuno dei negozi documentati, trovando a tal fine applicazione l’art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

L'incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali produttive di effetti giuridici distinti e l'incorporazione in documenti diversi di più dichiarazioni negoziali costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che subiscono l'applicazione dell'imposta di registro sul loro atto o sui loro atti in base alla natura degli effetti derivanti da ciascuno dei negozi documentati, trovando a tal fine applicazione l'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20852 depositata il 23 luglio 2025 – La sentenza che ha disposto, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento del bene a favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento da parte di questi del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale, in applicazione dell’art. 27, comma 3, D.P.R. n. 131/1986, indipendentemente dal soggetto (promittente venditore o promissario acquirente) che abbia proposto l’azione, dovendo ritenersi sussistente la condizione meramente potestativa ogni qualvolta gli effetti dell’operazione negoziale dipendano dalla mera determinazione, dalla scelta del promissario acquirente

La sentenza che ha disposto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento del bene a favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento da parte di questi del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale, in applicazione dell'art. 27, comma 3, D.P.R. n. 131/1986, indipendentemente dal soggetto (promittente venditore o promissario acquirente) che abbia proposto l'azione, dovendo ritenersi sussistente la condizione meramente potestativa ogni qualvolta gli effetti dell'operazione negoziale dipendano dalla mera determinazione, dalla scelta del promissario acquirente

Registrazione dei provvedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana riguardanti più soggetti – Articolo 37 e articolo 8, comma 1, lettera d) della Tariffa, Parte I, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – Risposta n. 196 del 30 luglio 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 196 del 30 luglio 2025 Registrazione dei provvedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana riguardanti più soggetti - Articolo 37 e articolo 8, comma 1, lettera d) della Tariffa, Parte I, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente [...]

Imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (c.d. mance) nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande – Articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Risposta n. 7 del 15 luglio 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 7 del 15 luglio 2025 Articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (c.d. mance) nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 18254 depositata il 4 luglio 2025 – L’obbligo di inventario ex art. 9, comma 2, TUS assume la finalità di fissare un sistema probatorio speciale per la ricostruzione della consistenza di gioielli, denaro e mobilia. La previsione della redazione dell’inventario nel rispetto delle formalità di cui all’art. 769 c.c., conseguentemente, va letta non in modo eccessivamente formalistico ma in relazione alla possibilità di dare prova contraria relativamente alla consistenza di denaro, mobilia e gioielli nell’asse ereditario in misura diversa rispetto alla percentuale del 10%, sicchè non può ritenersi sussistente uno specifico onere di inventariare “passività, partecipazioni societarie e crediti”

L'obbligo di inventario ex art. 9, comma 2, TUS assume la finalità di fissare un sistema probatorio speciale per la ricostruzione della consistenza di gioielli, denaro e mobilia. La previsione della redazione dell'inventario nel rispetto delle formalità di cui all'art. 769 c.c., conseguentemente, va letta non in modo eccessivamente formalistico ma in relazione alla possibilità di dare prova contraria relativamente alla consistenza di denaro, mobilia e gioielli nell'asse ereditario in misura diversa rispetto alla percentuale del 10%, sicchè non può ritenersi sussistente uno specifico onere di inventariare "passività, partecipazioni societarie e crediti"

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