TRIBUTI INDIRETTI

Imposta sulle transazioni finanziarie – Articolo 1, commi da 491 a 500, legge 24 dicembre 2012, n. 228 – Risposta 18 giugno 2021, n. 417 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 18 giugno 2021, n. 417 Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 1, commi da 491 a 500, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Imposta sulle transazioni finanziarie Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La società [...]

Rinuncia a legato di rendita vitalizia seguita da donazione di somma di denaro (articolo 2 D.L. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 286 del 2006) – Risposta 16 giugno 2021, n. 414 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 16 giugno 2021, n. 414 ART. 11, comma 1, lett. c), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Rinuncia a legato di rendita vitalizia seguita da donazione di somma di denaro (articolo 2 D.L. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 286 del 2006) Con l'istanza di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17127 – In tema di imposta di donazione, registro ed ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale

In tema di imposta di donazione, registro ed ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2021, n. 16539 – In tema di imposta di registro, l’art. 22, comma primo, del d.P.R. n. 131 del 1986, stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate, purché nell’enunciazione siano evidenziati tutti gli elementi costitutivi dell’atto cui si fa riferimento

In tema di imposta di registro, l'art. 22, comma primo, del d.P.R. n. 131 del 1986, stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate, purché nell'enunciazione siano evidenziati tutti gli elementi costitutivi dell'atto cui si fa riferimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 giugno 2021, n. 16284 – Nel processo tributario il valore della lite è rappresentato dal valore del tributo contenuto nell’atto oggetto di impugnati. Ne consegue che in ipotesi ricorso cumulativo, sulla base delle argomentazioni sopra illustrate, ai fini del contributo unificato, il contribuente doveva prendere a riferimento per il pagamento il singolo tributo contenuto nell’atto di accertamento di cui si chiedeva l’annullamento, al netto di interessi e sanzioni, ciò in base alle disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, e quindi con riferimento al valore dei singoli atti impugnati

Nel processo tributario il valore della lite è rappresentato dal valore del tributo contenuto nell’atto oggetto di impugnati. Ne consegue che in ipotesi ricorso cumulativo, sulla base delle argomentazioni sopra illustrate, ai fini del contributo unificato, il contribuente doveva prendere a riferimento per il pagamento il singolo tributo contenuto nell’atto di accertamento di cui si chiedeva l’annullamento, al netto di interessi e sanzioni, ciò in base alle disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, e quindi con riferimento al valore dei singoli atti impugnati

CORTE DI CASSAZIONE, SS. UU. – Sentenza 09 giugno 2021, n. 16080 – La cessione di cubatura, con la quale il proprietario di un fondo distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto – immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale; – non richiedente la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 cod.civ.; – trascrivibile ex art.2643, n. 2 bis cod.civ.; – assoggettabile ad imposta proporzionale di registro come atto ‘diverso’ avente ad oggetto prestazione a contenuto patrimoniale ex art. 9 Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. 131/86 nonché, in caso di trascrizione e voltura, ad imposta ipotecaria e catastale in misura fissa ex artt.4 Tariffa allegata al d.lvo 347/90 e 10, co. 2^, del medesimo d.lvo

La cessione di cubatura, con la quale il proprietario di un fondo distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto - immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale; - non richiedente la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 cod.civ.; - trascrivibile ex art.2643, n. 2 bis cod.civ.; - assoggettabile ad imposta proporzionale di registro come atto 'diverso' avente ad oggetto prestazione a contenuto patrimoniale ex art. 9 Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. 131/86 nonché, in caso di trascrizione e voltura, ad imposta ipotecaria e catastale in misura fissa ex artt.4 Tariffa allegata al d.lvo 347/90 e 10, co. 2^, del medesimo d.lvo

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