TRIBUTI INDIRETTI

Trattamento fiscale e determinazione della base imponibile, ai fini dell’imposta di successione, del credito spettante al de cuius in qualità di usufruttuario della partecipazione sociale, nelle ipotesi di distribuzione di riserva straordinaria erogata direttamente in favore degli eredi nudi proprietari – Risposta n. 30 del 12 febbraio 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 30 del 12 febbraio 2025 Trattamento fiscale e determinazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, del credito spettante al de cuius in qualità di usufruttuario della partecipazione sociale, nelle ipotesi di distribuzione di riserva straordinaria erogata direttamente in favore degli eredi nudi proprietari Con l'istanza di interpello [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 2484 depositata il 2 febbraio 2025 – L’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione

L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 2482 depositata il 2 febbraio 2025 – Ai fini dell’imposta delle accise deve escludersi che il fatto illecito del terzo, ivi inclusa, come nella specie, la condotta del funzionario infedele dell’Agenzia delle dogane, esoneri il depositario fiscale, soggetto passivo, dal pagamento dei diritti di accisa, anche se questi risulti del tutto estraneo alla condotta dei terzi stessi, anche se sia in buona fede ed abbia potuto riscontrare il buon esito delle spedizioni, qualora essa non abbia determinato la distruzione o la perdita irrimediabile dei prodotti

Ai fini dell'imposta delle accise deve escludersi che il fatto illecito del terzo, ivi inclusa, come nella specie, la condotta del funzionario infedele dell'Agenzia delle dogane, esoneri il depositario fiscale, soggetto passivo, dal pagamento dei diritti di accisa, anche se questi risulti del tutto estraneo alla condotta dei terzi stessi, anche se sia in buona fede ed abbia potuto riscontrare il buon esito delle spedizioni, qualora essa non abbia determinato la distruzione o la perdita irrimediabile dei prodotti.

Applicazione dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni inerenti ai prodotti finanziari, di cui all’articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 con riferimento alle comunicazioni periodiche relative alle quote di un Fondo immobiliare italiano trasmesse ad una Société à responsabilité limitée, veicolo di un fondo di investimento lussemburghese, che ha sottoscritto il 100% delle quote del Fondo italiano – Risposta n. 20 del 4 febbraio 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 20 del 4 febbraio 2025 Applicazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni inerenti ai prodotti finanziari, di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 con riferimento alle comunicazioni periodiche relative alle quote di un Fondo immobiliare italiano trasmesse ad [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 1, sentenza n. 680 depositata il 26 settembre 2024 – In tema d’imposta sulle donazioni e successioni, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente ad azioni o quote di società comprese nell’attivo ereditario, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346 del 1990, in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui al nuovo testo dell’art. 111 Cost., deve essere riconosciuta anche al contribuente, oltre che all’Amministrazione finanziaria, la possibilità sia di offrire prova contraria rispetto al criterio legale del dato contabile risultante dal bilancio approvato, sia di provare la sussistenza di eventi sopravvenuti all’approvazione ed antecedenti al decesso, che abbiano mutato quei valori

In tema d'imposta sulle donazioni e successioni, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente ad azioni o quote di società comprese nell'attivo ereditario, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346 del 1990, in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui al nuovo testo dell'art. 111 Cost., deve essere riconosciuta anche al contribuente, oltre che all'Amministrazione finanziaria, la possibilità sia di offrire prova contraria rispetto al criterio legale del dato contabile risultante dal bilancio approvato, sia di provare la sussistenza di eventi sopravvenuti all'approvazione ed antecedenti al decesso, che abbiano mutato quei valori

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, sezione n. 1, sentenza n. 159 depositata il 12 settembre 2024 – Ai fini di cui all’art. 21 DPR n. 131/1986, la clausola penale non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell’imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata

Ai fini di cui all’art. 21 DPR n. 131/1986, la clausola penale non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell’imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30388 depositata il 25 novembre 2024 – Nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse. La mera proposizione di difese e questioni di diritto non è preclusa pur in presenza di tardiva costituzione, essendo prevista, nel processo tributario, la decadenza delle eccezioni non rilevabili di ufficio

Nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse. La mera proposizione di difese e questioni di diritto non è preclusa pur in presenza di tardiva costituzione, essendo prevista, nel processo tributario, la decadenza delle eccezioni non rilevabili di ufficio

La valutazione dell’avviamento aziendale, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro, va eseguita anche accertando, nel caso, il suo valore negativo ed in tale ipotesi non può ricevere applicazione il criterio di cui all’art. 2, comma 4, d.lgs. n. 460/1996

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 1190 depositata il 17 gennaio 2025, intervenendo in tema di valutazione dell'avviamento, ha statuito il seguente principio di diritto secondo cui "la valutazione dell’avviamento aziendale, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro, va eseguita anche accertando, nel caso, il suo valore negativo [...]

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