tributi locali

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 marzo 2019, n. 8622 – In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la sottrazione ad imposizione del fabbricato collabente, iscritto nella conforme categoria catastale F/2, in ragione dell’azzeramento della base imponibile, non può essere recuperata prendendo a riferimento la diversa base imponibile prevista per le aree edificabili

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 marzo 2019, n. 8622 Tributi - ICI - Fabbricati collabenti - Iscrizione in categoria catastale F/2 - Esenzione dall’imposta - Legittimità - Attribuzione della qualifica di area edificabile - Esclusione Svolgimento del processo Con ricorso dell'8 aprile 2010 avanti alla Commissione tributaria provinciale di Palermo la A.S. spa ha [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 marzo 2019, n. 8628 – Ai fini ICI le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza effettiva, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento; il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 marzo 2019, n. 8628 Tributi locali - ICI - Accertamento - Unità immobiliari - Agevolazioni per abitazione principale Fatti di causa M.T.B. ha impugnato l'avviso di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), per l'anno 2005, contestando, tra l'altro, il mancato riconoscimento, nella determinazione dell'importo dovuto, dell'agevolazione prevista per l'abitazione [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 aprile 2019, n. 9078 – In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma la prova dell’effettiva utilizzazione ad “abitazione principale” dell’immobile complessivamente considerato

in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma la prova dell'effettiva utilizzazione ad "abitazione principale" dell'immobile complessivamente considerato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 aprile 2019, n. 9049 – Nel procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui all’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 trova applicazione la normativa dettate ai fini della “revisione del classamento” dall’art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 aprile 2019, n. 9049 Estimi catastali - Accertamento - Immobili - Classamento - Revisione - Microzone Rilevato che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 marzo 2019, n. 8627 – ICI si considera abitazione principale quella di residenza anagrafica, salvo la prova contraria che consente al contribuente, nei casi appunto di mancata coincidenza, anche solo per un periodo di tempo, tra dimora abituale e residenza anagrafica, di riservare alla prima il trattamento fiscale meno gravoso previsto per “l’abitazione principale”, prova che deve riguardare l’effettivo utilizzo dell’unità immobiliare quale dimora abituale del nucleo famigliare del contribuente

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 marzo 2019, n. 8627 Tributi locali - ICI - Abitazione principale - Agevolazioni fiscali - Accertamento - Contenzioso tributario Fatti di causa M. T. B. ha impugnato l'avviso di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), per l'anno 2004, contestando, tra l'altro, il mancato riconoscimento, nella determinazione dell'importo dovuto, dell'agevolazione [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 marzo 2019, n. 8620 – Il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile ai fini ICI come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, sino a quando l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile che, da allora, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito

in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la sottrazione ad imposizione del fabbricato collabente, iscritto nella conforme categoria catastale F/2, in ragione dell'azzeramento della base imponibile, non può essere recuperata prendendo a riferimento la diversa base imponibile prevista per le aree edificabili, costituita dal valore venale del terreno sul quale il fabbricato insiste, atteso che la legge prevede l'imposizione ICI per le aree edificabili, e non per quelle già edificate, e che tale non può essere considerata l'area inserita dallo strumento urbanistico in zona di risanamento conservativo per la quale la normativa comunale preveda solo interventi edilizi di recupero

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 marzo 2019, n. 8629 – ICI, in tema di agevolazioni tributarie, è chi vuole fare valere una qualsiasi forma di esenzione o di agevolazione che deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che ne legittimano la richiesta

in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale (agevolazione trasformatasi in totale esenzione, ex art. 1, d.l. 27 maggio 2008, n. 93, a decorrere dal 2008), sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 d.lgs n. 504 del 1992 una sola volta per tutte le unità.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 marzo 2019, n. 7785 – Imposta sulla pubblicità – Le insegne ubicate in luoghi diversi dalla sede sono soggetti all’imposta e va escluso la riconducibilità dei distributori automatici al concetto di “sede”

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 marzo 2019, n. 7785 Tributi - Imposta sulla pubblicità - Impianti pubblicitari apposti su cabine destinate alla riproduzione fotografica - Assoggettamento ad imposta Rilevato che 1. La società D. A. a r.l. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze avverso un avviso di accertamento notificatole dalla I.C.A. [...]

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