CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 marzo 2019, n. 8620 – Il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile ai fini ICI come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, sino a quando l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile che, da allora, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito
in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la sottrazione ad imposizione del fabbricato collabente, iscritto nella conforme categoria catastale F/2, in ragione dell'azzeramento della base imponibile, non può essere recuperata prendendo a riferimento la diversa base imponibile prevista per le aree edificabili, costituita dal valore venale del terreno sul quale il fabbricato insiste, atteso che la legge prevede l'imposizione ICI per le aree edificabili, e non per quelle già edificate, e che tale non può essere considerata l'area inserita dallo strumento urbanistico in zona di risanamento conservativo per la quale la normativa comunale preveda solo interventi edilizi di recupero