AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 12 febbraio 2019, n. 40
Tassazione pensione estera – Chiarimenti – Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
Il Sig. XXXXXXX (di seguito, istante) è nato nel Regno Unito, dove ha vissuto per i primi anni …………., ma vive e risiede con sua moglie a …. da tanti anni, avendo anche ottenuto la cittadinanza italiana.
In particolare, alla fine degli anni Sessanta, si è trasferito in Italia dove ha sempre lavorato come dipendente ed ha maturato, conseguentemente, in base ai periodi di lavoro effettuati in Italia, il diritto a percepire una pensione, erogata dall’INPS.
A partire dall’ottobre 2018, l’istante inizierà a percepire, in base alle regole dello State Pension System britannico, un importo pari a ….. sterline (circa …… euro) a settimana.
Nel caso specifico, però, al di là della denominazione di “State Pension”, tali importi non derivano da attività lavorativa svolta dal contribuente in Gran Bretagna (se non in minima parte, pari al 3% delle settimane di riferimento, per attività lavorative saltuarie svolte da giovane nel corso degli studi), bensì da contributi volontari versati dallo stesso contribuente (e non dedotti nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia).
Infatti, come si evince dall’allegato estratto conto retributivo, su …..settimane maturate, solo … settimane (maturate dal …. al ….) sono relative a prestazioni lavorative, mentre, tutte quelle successive, sino al 2005-2006, sono relative a contributi versati esclusivamente su base volontaria (denominati “Voluntary Class 3 contributions”) e non collegati allo svolgimento di alcuna prestazione lavorativa in Gran Bretagna.
Tanto premesso, il contribuente chiede se è possibile trattare come non imponibili ai fini IRPEF – se non in misura pari al 3% – gli importi che lo stesso percepirà come State Pension britannica (non direttamente collegati allo svolgimento di prestazioni lavorative), in ragione dell’assimilabilità degli stessi ad una forma di previdenza complementare e non avendo l’istante, a suo tempo, dedotto dal proprio reddito imponibile in Italia i relativi versamenti di contributi, effettuati su base volontaria.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che, dal punto di vista tributario, gli importi che egli percepirà come State Pension da parte della Gran Bretagna non siano imponibili in Italia (se non in misura pari al 3%) come redditi da pensione, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del TUIR, data la parificazione degli stessi ad una forma di previdenza complementare e non avendo l’istante, a suo tempo, dedotto dal proprio reddito imponibile in Italia i relativi versamenti contributivi.
Nel caso di specie, l’istante ritiene che la State Pension che percepirà – non essendo collegata, se non in minima parte, allo svolgimento di una effettiva prestazione lavorativa effettuata nel passato ma al versamento volontario di contributi – sembrerebbe assimilabile ad una forma di previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005), attivata su base volontaria da parte del contribuente, non risultando collega all’avvenuto svolgimento di alcuna attività lavorativa.
Previdenza complementare per la quale, come noto, l’ordinamento tributario italiano prevede la deducibilità dal reddito imponibile dei contributi versati dal contribuente (nel limite annuo di euro 5.164,57) e, dall’altro, la non imponibilità delle prestazioni riferite alla parte non dedotta dal reddito (cfr. circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007, paragrafo 2.4).
Nella sostanza, dunque, l’istante, per i contributi versati volontariamente alla previdenza pubblica britannica, si trova nella medesima situazione in cui si troverebbe un contribuente che abbia versato dei contributi ad una forma di previdenza complementare italiana, avendo tali somme la medesima natura.
Pertanto, non avendo l’istante, nel corso degli anni, dedotto dal proprio reddito imponibile i versamenti effettuati su base volontaria alla previdenza britannica, la relativa e collegata prestazione (per il 97%) dovrebbe risultare conseguentemente non imponibile ai fini IRPEF.
La restante parte, invece, pari al 3%, andrà dichiarata dallo stesso come reddito da pensione, essendo collegata a prestazioni lavorative a suo tempo effettuate in Gran Bretagna.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Secondo il disposto dell’articolo 49, comma 2, del DPR n. 917 del 1986 (TUIR), costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.
Sulla base di tale assimilazione, alle pensioni si applicano le disposizioni dettate per la categoria dei redditi di lavoro dipendente, definiti, ai sensi del comma 1 del citato articolo 49, come quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro.
Pertanto, anche le pensioni concorrono alla formazione del reddito complessivo e, in virtù dell’applicazione del cd. “worldwide taxation principle”, sancito dall’articolo 3, comma 1, del TUIR, l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti.
Ne consegue che, le pensioni, ancorché di provenienza estera, sono soggette all’imposta in Italia quando sono percepite da soggetti ivi residenti.
Tuttavia, le Convenzioni contro la doppia imposizione fiscale – stipulate con alcuni Paesi – prevedono, generalmente, una diversa modalità di tassazione delle pensioni estere corrisposte a cittadini residenti, a seconda che si tratti di pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici o dei lavoratori privati.
Con riferimento al caso di specie, l’articolo 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Gran Bretagna, ratificata con la legge 5 novembre 1990, n. 329 (di seguito, Convenzione), dispone che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe – diverse da quelle corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa, o da un suo Ente locale – pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego ed ogni altra annualità pagata a tale residente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
Al riguardo, nelle istruzioni per la compilazione del modello REDDITI PF 2018, con riferimento alle pensioni estere percepite da soggetti residenti provenienti dal Regno Unito, si precisa che “Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia” (cfr. Appendice, pagina 125).
Tanto premesso, sulla base delle disposizioni su richiamate, si ritiene che nel caso di specie, l’istante – nella sua qualità di cittadino italiano residente – deve assoggettare alla disciplina fiscale italiana, per l’intero importo, la pensione che percepirà dalla Gran Bretagna, a decorrere dall’ottobre 2018, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del TUIR.
Infatti, dalle informazioni contenute nel sito internet www.gov.uk, si evince che la pensione che l’istante riceverà dal Regno Unito è una “pensione di Stato”, erogata al raggiungimento dell’età pensionistica, in funzione delle regole del nuovo sistema pensionistico britannico, riformato nel 2016, con l’obbiettivo di rendere più chiaro e comprensibile l’intero procedimento pensionistico (cd. New State Pension).
La New State Pension, che si applica a tutti gli uomini nati dopo il 6 aprile 1951 ed alle donne nate dopo il 6 aprile 1953, è interamente fondata su un meccanismo contributivo, anche di natura volontaria – per sanare eventuali periodi in cui non si è lavorato – ed è corrisposta al raggiungimento dell’età pensionabile statale.
Pertanto, stante tale definizione, si ritiene che la New State Pension corrisponda, nell’ordinamento nazionale, ai redditi da pensione, di cui all’articolo 49, comma 2, del TUIR e, come tali, assoggettabili alle regole dei redditi di lavoro dipendente.
Peraltro, considerata la formulazione testuale delle disposizioni normative di riferimento – l’articolo 49, comma 2, del TUIR richiama le pensioni “di ogni genere”, mentre, l’articolo 18 della Convenzione fa riferimento alle “pensioni e le altre remunerazioni analoghe” pagate al residente di uno Stato contraente – si ritiene non applicabile alla questione prospettata la disciplina fiscale prevista per la previdenza complementare, di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005, né assume rilevanza la circostanza che, a suo tempo, l’istante non abbia dedotto dal proprio reddito imponibile in Italia i versamenti contributivi, effettuati su base volontaria.
A tal ultimo riguardo, si fa presente che i contributi volontari versati all’estero da un cittadino fiscalmente residente in Italia possono essere dedotti, dal reddito complessivo, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR, atteso che, ai fini della deducibilità, è irrilevante che i contributi siano versati in Italia oppure all’estero, sempreché le somme e i valori cui i contributi si riferiscono siano assoggettati a tassazione in Italia (cfr. circolare n. 17/E del 2015, che, a sua volta, richiama le circolari n. 9/E del 2015 e la n. 326/E del 1997).
Tuttavia, si è dell’avviso che la mancata deduzione dei contributi in parola, in presenza del relativo diritto, non giustifichi, nel caso di specie, l’applicazione delle disposizioni della previdenza complementare, di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005, il cui articolo 8, comma 4, prevede espressamente la non imponibilità della parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, previa comunicazione all’Ente erogante.
Da ultimo, non si condivide la prospettata ipotesi di tassare la pensione nel limite del 3%, pari al rapporto tra contributi versati nel periodo lavorato (… settimane, tra il …. ed il ….) e quelli pensionistici totali (…. settimane).
Infatti, pur prendendo atto che la pensione in esame è costituita principalmente da versamenti volontari, si ritiene non rilevante la circostanza che il periodo contributivo, che dà titolo alla pensione, non coincida con il periodo effettivamente lavorato, potendo quest’ultimo essere di durata inferiore, proprio in virtù delle medesime norme che disciplinano il diritto alla pensione erogata sulla base di una contribuzione volontaria.
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