Agenzia delle Entrate – Risposta n. 516 del 18 ottobre 2022

Trattamento fiscale dei sussidi concessi alle imprese a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – articolo 10-bis, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “decreto Ristori”)

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente

QUESITO 

La Provincia istante (di seguito anche “Istante“) ha approvato con delibera del … 2022, n. … (di seguito “Delibera”) «la concessione di sussidi Covid-19 per l’anno 2022 a favore di imprese operanti in settori economici particolarmente colpiti».

L’Istante rappresenta che trattasi di sussidi straordinari, diversi dalle misure esistenti prima dell’emergenza epidemiologica ed erogati a seguito della stessa a sostegno delle imprese che sono state particolarmente penalizzate dalle misure di contenimento dell’emergenza e che necessitano di un ulteriore supporto per poter essere accompagnate fino al completo superamento degli effetti della pandemia.

L’Istante evidenzia che «i criteri di concessione considerano in qualsiasi caso l’attività svolta entro il 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario da Covid-19, da ultimo prorogato con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221».

In particolare, secondo quanto previsto nella Delibera, all’articolo 3, comma 3, dell’allegato A (“Beneficiari“), vengono individuati i seguenti requisiti da soddisfare:

  • aver iniziato l’attività prima del 1 gennaio 2021 (lettera a);
  • (…) aver subito un calo del fatturato di almeno il 50 per cento nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, rapportato allo stesso periodo dell’anno 2019 (…) (lettera c);
  • in deroga a quanto disposto alla precedente lettera c), potranno accedere ai sussidi di cui ai presenti criteri anche le imprese (…) che non abbiano beneficiato dei sussidi concessi ai sensi della delibera della Giunte provinciale n. … del … 2020 se hanno subito un calo di fatturato di almeno il 60% nel periodo dal 1 marzo 2020 al 31 agosto 2020, rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente (…) (lettera d).

Ciò posto, l’Istante chiede se ai sussidi concessi ed erogati, successivamente alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022), sulla base dei criteri determinati dalla Delibera, si applichi la disposizione di cui all’articolo 10bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

 

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE 

Ad avviso dell’Istante, i sussidi concessi ai sensi della Delibera, anche se erogati successivamente alla conclusione dello stato d’emergenza, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

In via preliminare, si rappresenta che il seguente parere è fornito nel presupposto che la disciplina dei sussidi in esame sia coerente con le disposizioni unionali in tema di aiuti di Stato (elemento la cui valutazione esula dalle competenze esercitabili in sede di interpello, come precisato nelle circolari 1° aprile 2016, n. 9/E e 23 dicembre 2020, n. 31/E).

L’articolo 10-bis (rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19»), del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “decreto Ristori“), ha previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Con tale disposizione, dunque, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di « qualsiasi natura» erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da Covid- 19.

Nel caso in esame, la Provincia istante dichiara di concedere ed erogare sussidi alle imprese che operano in settori economici particolarmente colpiti dall’emergenza Covid-19, sulla base dei criteri determinati dalla Delibera, ed inoltre afferma che trattasi di sussidi diversi dalle misure esistenti prima dell’emergenza epidemiologica.

In particolare, come si evince dall’articolo 2 (“Finalità“), dell’allegato A alla Delibera, lo «scopo del sussidio (…) è sostenere le imprese operanti in settori particolarmente penalizzati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che hanno registrato nel periodo di riferimento una rilevante contrazione del volume d’affari». Inoltre, all’articolo 3 (“Beneficiari“) oltre ai requisiti da rispettare per l’ottenimento del contributo (indicati al comma 3 e sopra richiamati), al comma 1 chiarisce che

«Possono beneficiare dei sussidi di cui ai presenti criteri le libere e i liberi professionisti, le lavoratrici e i lavoratori autonomi nonché i soggetti esercenti attività di impresa […]»

Pertanto sulla base di tali presupposti, in applicazione del citato articolo 10bis del decreto Ristori, si ritiene che i sussidi di cui trattasi, anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d’emergenza, non assumano rilevanza fiscale, in quanto come richiesto espressamente dal citato articolo 10-bis, sono erogati «a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (…) a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi», ed inoltre, come precisato dall’Istante, sono diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.