AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 settembre 2021, n. 629
Trattamento fiscale dei contributi economici erogati una tantum dal Comune in favore di talune attività di impresa del proprio territorio, soggette a chiusura durante l’emergenza sanitaria determinata da COVID- 19, articolo 10-bis del 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d.” decreto Ristori”)
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Comune Istante, in attuazione di atti deliberativi di Consiglio e Giunta, intende procedere all’erogazione, nei limiti e con le modalità previste dell’articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, di sovvenzioni una tantum ad attività economiche con sede operativa nel territorio comunale, che siano state oggetto di chiusura o sospensione dell’attività “per effetto dei DPCM11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, come modificato, e relative tabelle allegate”.
L’Istante evidenzia che le attività destinatarie della sovvenzione afferiscono alle seguenti macro categorie:
a) attività esclusiva o prevalente di esercizio di commercio al dettaglio di vicinato settore non alimentare, fatta eccezione per gli esercizi la cui attività esclusiva o prevalente rientri fra quelle comunque consentite ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020 e secondo quanto altresì specificato nelle relative FAQ pubblicate nel sito del Governo;
b) esercizi per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui ai codici ATECO: 56.10.11, 56.30.00; servizi di ristorazione di cui ai codici ATECO di attività esclusiva o prevalente: 56.10.20, 56.10.30;
c) attività di servizi alla persona: acconciatori, estetisti, operatori di tatuaggio e piercing;
d) attività di palestre, centri sportivi gestiti in forma imprenditoriale;
e) attività delle agenzie di viaggio.
Tenuto conto che l’articolo 10-bis del legge 28 ottobre 2020, n. 137 prevede la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all’emergenza COVID-19, Vistante chiede, prima di procedere all’erogazione ai beneficiari (prevista entro il mese di novembre 2021), se le sovvenzioni siano o meno da assoggettare, in sede di erogazione, alla ritenuta del 4 per cento prevista per i contributi alle imprese dall’articolo 28, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Ente istante ritiene che le “sovvenzioni una tantum”che intende erogare a seguito della pandemia da Covid-19, siano fiscalmente esenti, in quanto trattatasi di somme erogate alle imprese in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 e diverse da quelle esistenti prima della medesima emergenza.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Nell’ambito delle misure adottate per contenere l’impatto economico negativo connesso all’emergenza Covid-19 sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese, l’articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77), rubricato «Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali» nel testo in vigore dal 23 marzo 2021 (così come modificato dall’articolo 28 del decreto-legge del 22 marzo 2021 n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69), al comma 1, dispone che «Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3».
Al successivo comma 2 si prevede che «L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 1,8 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere».
Infine, si fa presente che l’ultimo comma del citato articolo 54 dispone che «Le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione» (comma 7-quater).
In relazione al regime fiscale applicabile ai predetti contributi, il comma 1 dell’articolo 10-bs (rubricato «.Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19» ), del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “decreto Ristori”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), ha previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Con tale disposizione, dunque, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di « qualsiasi natura» erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da Covid- 19.
Nel caso in esame, il Comune istante dichiara di voler erogare, nei limiti e con le modalità previste dal citato articolo 54 del decreto legge n. 34 del 2020, sovvenzioni una tantum ad attività economiche con sede operativa nel territorio comunale che abbiano subito gli effetti della chiusura o sospensione per effetto dei DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020.
Pertanto, in applicazione del citato articolo 10-bis del decreto Ristori, le sovvenzioni una tantum di cui trattasi, fermo restando il rispetto di quanto previsto all’articolo 54 sopra citato, non sono da assoggettare alla ritenuta a titolo di acconto prevista dall’articolo 28, comma 2 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Si precisa che, nel caso in esame, tale regime di esenzione è da riconoscersi nel presupposto, il cui rispetto è affermato dall’Istante, che tali forme di sostegno economico siano, come richiesto dal riportato articolo 10-bis, «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza.».
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Infine, si fa presente che, come chiarito al paragrafo 1.1 della circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, esulano dall’ambito dell’istituto dell’interpello tutte quelle ipotesi contraddistinte da una spiccata rilevanza di profili fattuali la cui veridicità e correttezza è compiutamente riscontrabile solo in sede di accertamento. Sui predetti aspetti, pertanto, rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
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