Tribunale amministrativo Regionale Catanzaro sez. I, 10 febbraio 2017, n. 175
N. 00175/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00041/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 41 del 2017, proposto da:
M. R., rappresentato e difeso dall’avvocato Cosmo Leccese, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 6/B;
contro
Ministero della Difesa, in persona del suo Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
per l’annullamento
del rigetto maturato sul ricorso gerarchico presentato il 4 ottobre 2016 avverso il provvedimento disciplinare inflitto dal comandate del 2° Reggimento Aviazione dell’Esercito “SIRIO” con lettera del 6 settembre 2016, n. 10509.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato in fatto che:
a) M. R., capitano dell’Aviazione dell’Esercito in servizio presso il 2° Reggimento di stanza a Lamezia Terme, è stato destinatario della sanzione disciplinare della consegna di rigore per giorni due;
b) la sanzione gli è stata irrogata ai sensi dell’art. 751, comma 1, n. 22, dell’art. 717 e dell’art. 729 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, perché, in data 14 luglio 2016, ha ritardato la sottoscrizione della relata della notifica di una comunicazione a lui destinata, nonostante l’invito ripetutamente rivoltogli dal suo superiore;
c) il militare, dopo aver proposto inutilmente ricorso gerarchico, si è rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, assumendo l’illegittimità della sanzione disciplinare e chiedendone l’annullamento;
d) costituitasi l’amministrazione per resistere, alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2016, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Osservato, sotto il profilo processuale, che:
e) il giudizio è sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico;
f) il ricorso depositato consiste nella copia digitale per immagini di un atto cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2-bis c.p.a. e dell’art. 9, comma 1 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico;
g) il ricorso è comunque sottoscritto con firma digitale;
h) l’atto depositato è sicuramente difforme dal modello delineato dalla normativa vigente, ma tale difformità non si traduce in una nullità, avendo l’atto raggiunto il suo scopo (art. 156, comma III c.p.c.); infatti, il rilievo di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non è volto a tutelare l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma a garantire solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della rilevata violazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665)
i) nel caso di specie:
– 1) è certa la paternità dell’atto depositato, attribuibile al difensore che lo ha sottoscritto digitalmente;
-2) il ricorso, nel formato depositato, risulta leggibile alle parti e al Collegio;
-3) non è apprezzabile alcuna lesione per il diritto di difesa delle parti;
Osservato ancora che:
l) è incontroverso tra le parti che il ricorrente abbia ritardato la sottoscrizione della relata di cui si discorre, nonostante l’insistenza del superiore;
m) M. R., nondimeno, contesta che l’irrogazione della sanzione disciplinare sia avvenuta in eccesso di potere per erronea interpretazione della norma ed erronea valutazione dei fatti; infatti: 1) non sussisterebbe alcuna norma che impone al destinatario di una comunicazione di sottoscrivere la relata di notifica; 2) la notifica si sarebbe potuta ugualmente perfezionare annotando sulla relata il rifiuto di ricevere la notificazione; 3) il ricorrente non avrebbe opposto alcun rifiuto, limitandosi a chiedere il tempo necessario per studiare la normativa di riferimento;
Ritenuto nel merito che:
n) non appare risolutiva la giurisprudenza richiamata dal ricorrente (TRGA Trento, 6 aprile 2012, n. 114), atteso che si riferisce a una vicenda analoga verificatasi però nell’ambito di un corpo di polizia – la Polizia Penitenziaria – a ordinamento civile, mentre nel caso sottoposto all’attenzione di questo Tribunale il ricorrente appartiene a un corpo militare;
o) la vicenda è piuttosto regolata dall’art. 1349 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e all’art. 729 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, che impongono al militare di eseguire gli ordini, fatta eccezione per quelli rivolti contro le istituzioni dello Stato e quelli la cui esecuzione costituisca manifestamente un reato;
p) la norma di rango primario, però, precisa che gli ordini debbono attenere alla disciplina, riguardare le modalità di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto;
q) nel caso di specie, la richiesta del superiore di M. R. di sottoscrivere la relata di notifica della comunicazione a lui rivolta non configura un ordine attinente alla disciplina o alle modalità di svolgimento del servizio;
r) essa, piuttosto, deve essere qualificata come invito, cui il militare ben avrebbe potuto opporre rifiuto, i cui effetti sono peraltro regolati dalla legge che qualifica la notifica come perfezionata;
s) né il rifiuto di sottoscrivere la relata di notifica configura rifiuto di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate (art. 717 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90)
t) non risulta pertanto configurato l’illecito disciplinare contestato al ricorrente;
Ritenuto ancora che:
u) alla luce delle considerazioni testé svolte si rende ininfluente l’acquisizione dei file audio che il ricorrente ha offerto di produrre, sicché la relativa richiesta va rigettata;
v) infatti il ricorso, fondato, va accolto;
z) la regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento disciplinare inflitto dal comandate del 2° Reggimento Aviazione dell’Esercito “SIRIO” con lettera del 6 settembre 2016, n. 10509.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del suo Ministro in carica, alla rifusione, in favore di M. R., delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 1.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente FF
Francesco Tallaro, Referendario, Estensore
Germana Lo Sapio, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Francesco Tallaro | Giovanni Iannini | |
IL SEGRETARIO
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