Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione III sentenza n. 895 depositata il 25 marzo 2016
N. 00895/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00933/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 933 del 2015, proposto da:
E. Soc.Coop.va Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Di Bella Toni Michele, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Giovanna Ferrante, con domicilio eletto presso l’avv. Eliana Marino in Catania, Via Ruggero Settimo, 28;
contro
A.S.P. di M., in persona del rappresentante legale p.t , rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Mazzu’, con domicilio eletto presso l’avv. Sergio Giannitto in Catania, Via L. Rizzo, 29;
nei confronti di
Opus Residential – S.r.l., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Mario Caldarera, con domicilio ex lege presso la Segreteria di questo T.A.R.;
per l’annullamento
-della deliberazione del Direttore Generale n° 727/DG, del 24 marzo 2015, notificata a mezzo pec aziendale il 26-03-2015, con nota n. prot. 202 del 25-03-2015, ai sensi dell’art 79 del Codice Appalti nei termini ivi previsti, con la quale veniva comunicata l’aggiudicazione in via definitiva in favore della società OPUS RESIDENTIAL S.r.L. della gara, avente oggetto: “procedura aperta per l’appalto quadriennale relativo alla gestione del servizio sociale ed assistenziale della R.S.A. di Sant’Angelo di Brolo- CIG: 595036193A”, indetta con deliberazione n. 2836/DG del 29.09.2014. per quattro anni, avendo la predetta conseguito un punteggio maggiore complessivo (rapporto qualità/prezzo) di 90,98/100 ed in particolare ha proposto l’importo di 56.400,00 quale valore annuo del canone concessorio relativo all’utilizzo dei locali destinati a RSA, all’interno della suddetta struttura dell’ASP; nonché ottenuto giudizio positivo di congruità in esito al sub procedimento avviato per l’analisi delle giustificazioni dell’offerta in parola, già dichiarata anormalmente bassa;
– nonché di tutti i verbali di gara e di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.S.P. di M. e di Opus Residential – S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016 la dott.ssa Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente espone che con Deliberazione N° 2836/DG, del 29/09/2014, 1 ‘A.S.P. di M. bandiva la gara pr l’affidamento del servizio di gestione sociale ed assistenziale della R.S.A. sita in Sant’Angelo di Brolo, contrada Pantano Alto, ai sensi degli artt. 3 e 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, con procedura aperta per il valore complessivo presunto netto quadriennale euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila), IVA esclusa; il prezzo posto a base d’asta, quale canone concessorio annuo per l’utilizzo dei locali dedicati di proprietà dell’A.S.P., era di euro 40.000,00 (quarantamila), oltre oneri fiscali, con offerta al rialzo .
L’aggiudicazione avrebbe dovuto essere effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. lgs 163/2006; il termine di scadenza per la presentazione delle offerte veniva indicato nella data del 10/12/2014.
Alla gara partecipavano E. Soc. Coop Sociale Onlus di Cerami ed Opus Residential S.r.l. di M..
Il seggio di gara attribuiva il punteggio di 34 punti di qualità alla ricorrente e di 54 punti alla ditta Opus Residential srl.
Successivamente, la Commissione Giudicatrice procedeva all’esame delle offerte economiche delle due ditte in gara, al termine del quale alla ricorrente veniva attribuito il punteggio di 40 punti prezzo, mentre alla Opus Residential srl il punteggio di 36,98 punti prezzo.
Sicché veniva dichiarata aggiudicataria provvisoria (sotto condizione della verifica dell’anomalia dell’offerta) la ditta Opus Residential S.r.l. con il maggiore punteggio di 90,98, rispetto a quello della Società ricorrente di 74.
Il ricorrente in data 20-02-2015, a mezzo pec trasmetteva nota, nella quale rilevava che Opus Residential srl avrebbe dovuto essere esclusa per aver prodotto la polizza per cauzione provvisoria, emessa il 3.12.2014, dimezzata nel suo importo al 50 %, dimezzamento del quale la concorrente non avrebbe potuto beneficiare sia perché alla data del 3-12-2014 non esisteva certificazione ISO 9001/2008 (rilasciata dall’Organismo -SC Certind SA il 9.12.2014, giorno precedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte), sia per essere la certificazione di qualità ISO 9001 prodotta dalla ditta Opus Residential inammissibile, in quanto, secondo l’impresa, la Se Certind SA non risulta tra gli Organismi Accreditati dalla legge italiana per il rilascio di certificazione per il “settore 38f Servizi Sociali”, oggetto di gara, considerato che l’istituto di garanzia “ACCREDIA” tutela le pubbliche amministrazioni affinché chi operi per le stesse sia riconosciuto e accreditato dallo Stato Italiano tramite un organismo pubblico (cioè, appunto, ACCREDIA).
L’ente SC CERTIND SA, di origine Rumena, non avrebbe potuto operare per il settore 38f Servizi Sociali in Italia, in quanto non accreditato da “ACCREDIA” Ente italiano di accreditamento degli Enti certificatori.
Dopo aver inoltrato richiesta di annullamento in autotutela, alla quale la Stazione Appaltante dava seguito con nota del 23-03-2015, prot. N. 190, comunicando che: “….la certificazione di qualità peraltro espressamente riferita alla gestione della RSA- rilasciata da Certind ed esibita nella gara ….dalla Società Opus Residential, risulta valida ai fini posti”, la ricorrente proponeva il ricorso in epigrafe, lamentando, con il primo motivo, la violazione degli artt. 5, 40 c.3 e 43 del Cod. appalti, del bando e del capitolato speciale di gara, insistendo circa la carenza del requisito di ammissione della Società Opus Residential srl, stante il mancato inserimento della Societa’ Certificatrice Estera SC Certind SA, di origine Rumena, nell’elenco degli Organismi Esteri Accreditati e riconosciuti in Italia per il settore 38F Servizi Sociali in Italia da “ACCREDIA”, Ente italiano tra gli Enti certificatori per suddetto settore.
Con il secondo motivo la ricorrente lamentava violazione del Cod. appalti sotto altri profili, deducendo che la Società Opus Residential, alla data di prestazione della garanzia fideiussoria e cauzione provvisoria avvenuta il 3/12/2014, non solo non poteva essere nella condizioni di potere beneficiare della riduzione della cauzione, in quanto non avrebbe potuto esibire certificazione ISO 9001/2008, rilasciata il 9 dicembre 2014, ma non poteva comunque richiedere il dimezzamento per avere esibito una certificazione di qualità da parte di Organismo non legittimato da ACCREDIA .
Si costituivano in giudizio sia l’A.S.P. di M. (la quale controdeduceva che il certificato è rilasciato da RENAR, organismo di certificazione corrispondente in Europa dell’ACCREDIA per l’Italia, e che la successione delle date è ininfluente, in quanto la validità e sufficienza della copertura assicurativa vanno verificate alla data di scadenza del bando, così come tutti i requisiti di partecipazione, sicché è una forzatura pretendere di subordinare il rilascio della fidejussione ridotta al preventivo conseguimento della qualificazione) che la controinteressata (la quale opponeva la validità della certificazione di qualità della Opus Residential prodotta in gara essendo la SC CERTIND SA società certificatrice rumena accreditata secondo la norma DIN ES ISO/IEC 17021:2011 anche per il settore oggetto d’appalto dall’organismo di accreditamento rumeno, la RENAR che, parimenti ad ACCREDIA, è a sua volta membro, tra gli altri, dell’EA -“European Cooperation for Accreditation” e dell’ILAC -“International Laboratory Accredítation Cooperation” e, comunque, invocava il principio di tassatività delle cause di esclusione, introdotto dall’art. 46, comma 1 bis, d.lgs 12 aprile 2006 n. 163, tra le quali non rientra la prestazione di una cauzione provvisoria di importo deficitario).
Con ordinanza n. 388/2015 è stata respinta la domanda cautelare.
Le parti hanno prodotto memorie e repliche.
Infine, nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016, esaurita la trattazione orale, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di confermare l’orientamento assunto in sede cautelare, supportato dalla più recente giurisprudenza intervenuta sulla specifica questione delle certificazioni di qualità della tipologia di quella per cui è causa.
Come già affermato dalla Sezione in sede cautelare, per pacifica giurisprudenza e in base al principio “tempus regit actum”, ai fini della verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare pubbliche, occorre far riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2013 n. 4884).
Il bando in questione richiedeva il possesso della certificazione di qualità ISO 9001/2008 “attinente il servizio in questione”; quindi, la certificazione rilasciata all’aggiudicataria in data 09/12/2014 per l’erogazione di servizi di RSA appare conforme a quanto richiesto dal bando; infatti, quanto alla circostanza che la predetta certificazione sia stata rilasciata da un ente rumeno e che pertanto essa non sarebbe valida perché non riconosciuta in Italia, si rileva che l’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che le stazioni appaltanti, qualora richiedano la presentazione di certificazione di qualità aziendale rilasciata da organismi indipendenti per attestare l’ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle norme europee relative alla certificazione; la medesima disposizione dispone, inoltre, che “le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri”, tra cui indubbiamente si annovera la Romania.
La più recente giurisprudenza si è espressa nel senso che, secondo le Linee guida Accredia, “scopo principale di EA è quello di garantire – tramite il proprio Accordo di Mutuo Riconoscimento (EA MLA) – che gli Enti di Accreditamento firmatari gestiscano un sistema di accreditamento conforme ai requisiti delle norme e guide di applicazione appositamente predisposte tale da assicurare che le attestazioni di conformità emesse sotto i rispettivi accreditamenti siano egualmente affidabili e degne di fiducia da parte degli utenti diretti e indiretti delle medesime… Per i motivi sopra riportati, le attestazioni di conformità rilasciate da Soggetti accreditati da Enti di accreditamento firmatari degli Accordi MLA risultano valide e credibili… nonché fra loro equivalenti, e come tali universalmente accettate e riconosciute (in termini, T.A.R. Campania, Sez. V, n.608/2016; v. anche Sez. I di Salerno, n. 960/2015)”.
E poichè la SC CERTIND SA è società certificatrice rumena che risulta accreditata (secondo la documentazione prodotta in giudizio dalla controinteressata) anche per il settore oggetto d’appalto dall’organismo di accreditamento rumeno, la RENAR che, parimenti ad ACCREDIA, è a sua volta membro, tra gli altri, dell’EA -“European Cooperation for Accreditation” e dell’ILAC -“International Laboratory Accredítation Cooperation” , deve concludersi che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la controinteressata risultava regolarmente certificata.
Quanto alle censure concernenti la cauzione di (preteso) importo deficitario poiché rilasciata in data anteriore all’emissione del certificato di qualità, si richiama la consolidata giurisprudenza che, argomentando dall’art. 46, comma 1 bis, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il quale ha introdotto il principio di tassatività delle cause di esclusione dei concorrenti dalle procedure concorsuali (tra le quali non rientra la prestazione di una cauzione provvisoria di importo deficitario), ritiene non costituisca causa di esclusione dalla gara la presentazione di una cauzione provvisoria di importo insufficiente e/o deficitario rispetto a quello richiesto dalla “lex specialis”, ovvero di una cauzione incompleta, e non già del tutto assente; in tal caso, l’impresa deve essere previamente invitata ad integrare la cauzione, emendando così l’errore compiuto (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5781).
Ma nel caso specifico, anche a ritenere che l’interessata non potesse richiedere alla compagnia l’emissione di una cauzione dimezzata anteriormente al rilascio della certificazione di qualità, è certo che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte ormai il requisito era stato conseguito, sicché l’invito a regolarizzare sarebbe stato del tutto superfluo.
Conclusivamente, il ricorso dev’essere respinto.
Tuttavia la particolare complessità della fattispecie, legata alla valutazione di documentazione rilasciata all’estero, in assenza di precedenti giurisprudenziali alla data di proposizione del ricorso, inducono a ritenere la sussistenza delle gravi ragioni di legge per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Gabriella Guzzardi, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Francesco Mulieri, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2016
IL SEGRETARIO
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