Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sezione II, sentenza n. 25 depositata il 16 gennaio 2020
Referenze bancarie – Mancanza – Soccorso istruttorio – Inapplicabilità
N. 00025/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00532/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 532 del 2019, proposto da
A. S.p.A., B. Soc. Coop., V.S. S.r.l., Socotec Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Colombo, Maria Letizia Govoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale – Porto di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bologna, – omissis -;
per l’annullamento
del provvedimento di esclusione dalla gara per l’appalto del “servizio di monitoraggio ambientale della qualità dell’aria, delle acque, dei sedimenti, del clima acustico, di aspetti naturalistici e morfodinamici relativi all’attuazione del PRP 2007 – I stralcio” di cui alla delibera Presidenziale n. 146 del 6.6.2019, comunicato a mezzo PEC con note prot. 4070 e 4071 del 7.6.2019, nonché, per quanto occorrer possa, del verbale della Commissione di gara, del bando di gara e del disciplinare di gara e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Autorita’ di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale – Porto di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2019 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe sono stati impugnati i seguenti atti – per l’annullamento – previa sospensione:
a). provvedimento di esclusione dalla gara per l’appalto del servizio di monitoraggio ambientale della qualità dell’aria, delle acque, dei sedimenti, del clima acustico, di aspetti naturalistici e morfodinamici relativi alla attuazione del PRP 2007, I stralcio, di cui alla delibera presidenziale n. 146 del 6.6.2019, comunicato a mezzo PEC con note prot. 4070 e 4071 del 7.6.2019;
b). per quanto possa occorrere del verbale della commissione di gara, del bando di gara e del disciplinare di gara e ogni altro atto presupposto.
Il ricorso è stato affidato al seguente motivo di diritto:
1). Violazione art. 83, commi 8 e 9, DLGS 50/2016 ; errata interpretazione art. 59, comma 4, lettera b), DLGS 50/2016 e degli artt. 7 e 14 disciplinare di gara.
I). Giova richiamare gli eventi in fatto.
A). il bando relativo alla procedura in questione è stato pubblicato in GUCE n. S045 in data 5.3.2019, con termine di scadenza per la presentazione della offerta e relativa documentazioni inizialmente fissato al 1.4.2019;
b). il termine poi è stato prorogato al 15.4.2019;
c). il disciplinare prevedeva che ogni componente il raggruppamento, indipendentemente dalla forma, dovesse essere in possesso di almeno due referenze bancarie (cfr., disciplinare pagina 19, doc. 7).
d). con provvedimento DP 146/2019 è stata disposta l’esclusione della ricorrente.
II). Può ora passarsi all’esame del merito del ricorso.
Sostiene la ricorrente di essere stata esclusa per mancanza delle referenze bancarie richieste dal disciplinare di gara e per l’esistenza di una dichiarazione contraddittoria all’interno del DGUE presentato, relativamente alla presenza nell’organico della società di un biologo iscritto all’ordine.
Lamenta in proposito la mancata applicazione del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 DLGS 50/2016.
Deposita memoria di replica la controparte in data 27.7.2019.
Chiarisce che :
a). la ricorrente ha omesso il deposito di almeno una delle due referenze richieste;
b). in caso di applicazione del soccorso istruttorio sarebbe violata la par condicio tra i partecipanti;
c). il termine assegnato per produrre la documentazione ammontava a 45 giorni era adeguato e dagli altri è stato rispettato.
Il Collegio concorda con le repliche svolte.
Giova richiamare gli orientamenti sul soccorso istruttorio.
Come noto, le referenze bancarie sono uno dei mezzi di prova tramite cui le imprese si qualificano sul piano economico-finanziario e costituiscono uno strumento finalizzato a dimostrare se sussistano i requisiti in questione.
Nell’ipotesi in cui la referenza prodotta dall’impresa concorrente non sia idonea a questo scopo, perché quanto ivi attestato non sia ritenuto sufficiente dall’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima è tenuta a soccorrere l’impresa mediante l’ampio potere di regolarizzazione previsto dal codice dei contratti.
Ora il problema che si pone è verificare se l’omessa allegazione di una referenza bancaria rientri o meno nell’ambito di applicazione della disciplina del soccorso istruttorio disciplinata dall’art. 83 comma 9, d. lgs. 50/2016.
La giurisprudenza si è pronunciata in maniera non univoca.
a). una parte della giurisprudenza ha ritenuto che l’inidoneità delle referenze bancarie <non> è suscettibile di regolarizzazione in quanto l’art. 83 comma 9 d.lgs 50/16 si riferisce all’ipotesi di integrazione, chiarimento e/o completamento di documenti e dichiarazioni e il difetto delle referenze bancarie previste dalla legge di gara <non> consente alla stazione appaltante di considerare comprovato, in capo all’impresa partecipante, il possesso dei requisiti economici e finanziari, i quali a norma dell’art. 46 comma 1 bis, assumono valenza di elemento essenziale dell’offerta (sul punto, cfr. Tar Sicilia, Catania, n. 226/2018; parere dell’ANAC n. 100 del 26 novembre 2014; principi enunciati nelle decisioni del Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 16/2014 e n. 9/2014);
b). una seconda parte della giurisprudenza ha chiarito che l’omessa allegazione di una referenza bancaria rientra nell’ambito di applicazione della disciplina del soccorso istruttorio disciplinata dall’art. 83 comma 9, d. lgs. 50/2016, trattandosi di un elemento estraneo all’offerta economica che si riferisce all’oggetto dell’appalto (cfr., TAR Latina, sez. I, 23.02.2018 n. 88).
Il Collegio preferisce aderire al primo e più restrittivo orientamento.
Peraltro risulta in atti che :
a). la mandante Socotec italia srl, nel DGUE, ha dichiarato di <non> possedere le idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari adducendo quale motivazione il mancato rilascio da parte degli istituti bancari in tempo utile per la gara;
b). la stessa ha prodotto i bilanci di una altra società a suo tempo controllata : la Geomarine srl, incorporata dalla Socotec Italia nel 2019;
c). è comunque mancata la produzione documentale di tale operazione di fusione per incorporazione.
d). infine è mancata la produzione documentale relativa alla figura del biologo.
In conclusione, stante la adeguatezza dell’istruttoria svolta, il ricorso è da respingere nel merito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando :
Respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte che liquida in € 6.000,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Maria Ada Russo | Giancarlo Mozzarelli | |
IL SEGRETARIO
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