Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sezione II, sentenza n. 25 depositata il 16 gennaio 2020 – L’inidoneità delle referenze bancarie non è suscettibile di regolarizzazione in quanto si riferisce all’ipotesi di integrazione, chiarimento e/o completamento di documenti e dichiarazioni e il difetto delle referenze bancarie previste dalla legge di gara consente alla stazione appaltante di considerare comprovato il possesso dei requisiti economici e finanziari