AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 21 luglio 2020, n. 221
Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 -Trinciato di Mais, Insilato di Mais e Pastone di Mais – Aliquota IVA.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società Alfa (in seguito, “Società”, “Istante” o “Contribuente”) ha chiesto chiarimenti in merito all’esatta aliquota IVA da applicare alla commercializzazione di alcuni prodotti, in particolare al “Trinciato di Mais, Insilato di Mais e Pastone di Mais”, non indicati esplicitamente nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. A tal fine, la Società riferisce che si intende:
– per cereale trinciato, un cereale che durante la raccolta viene sminuzzato;
– per insilato, un cereale fresco, o appassito, o allo stato ceroso, conservato attraverso un processo fermentativo anaerobico capace di preservare le qualità nutritive del materiale di partenza;
– per pastone di mais, una sottospecie di insilato, contraddistinto da una specifica composizione: granella, tutolo e una parte di brattee.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che l’aliquota applicabile alla vendita dei suddetti prodotti sia:
a) 4%, nel caso in cui siano destinati ad uso zootecnico, come previsto dalla Tabella A, parte II, punto 11) (frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico);
b) 10%, nel caso in cui siano destinati ad uso diverso da quello zootecnico, come previsto dalla Tabella A, parte III, punto 29) (riso, avena, altri cereali minori, spezzatio schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico).
Parere dell’agenzia delle entrate
In base a quanto precisato al paragrafo 9 della circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, l’Agenzia delle Entrate rilascia il proprio parere in merito alla corretta aliquota da applicare alla cessione dei beni ricompresi nella Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, “Decreto IVA”), solamente dopo un preliminare accertamento del prodotto, teso ad acclarare la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali,fornito dalla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Dogane -Ufficio tariffa e classificazione. Quest’ultima, con nota prot. 173776 del 9 giugno 2020, ha fornito le seguenti precisazioni:
“Il mais, nelle sue diverse forme di utilizzo, costituisce una fonte di energia e di fibra indispensabili per l’alimentazione cui sono sottoposti i capi allevati nella zootecnia moderna.
Per trinciato di mais si intende il prodotto ottenuto dalla trinciatura della pianta intera (fusto, foglie e pannocchia) nel momento in cui la spiga è allo stadio di maturazione. La massa raccolta viene trasportata all’interno di un’area dedicata dove viene distribuita in strati orizzontali e compressa tramite pala o trattore e quindi sigillata con uno o più strati di film plastico che viene appesantito con materiali diversi. Queste operazioni vengono definite “in silamento” che ha lo scopo di conservare l’umidità della massa per favorire i processi di fermentazione e acidificazione in ambiente anaerobico. Il prodotto in questione viene classificato alla voce SA 2308 00 “Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali,anche in agglomerati in forma di pallets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove” e più precisamente alla sottovoce della nomenclatura combinata 2308 0090.
Il “pastone di mais” si ottiene dalla trinciatura esclusivamente della pannocchia;lo stesso si distingue in due tipologie: il pastone integrale, che contiene oltre alla granella anche una parte di tutolo e di brattee, e il pastone costituito solo dalla granella che viene velocemente ridotto in farina e insilato per evitare fenomeni di ossidazione. Anche il pastone di mais dal punto di vista della classificazione,nonostante la diversa composizione fisica rispetto al trinciato, ricade nella medesima sottovoce della nomenclatura combinata”.
Si osserva che l’attuale voce doganale 23.08 corrisponde alla voce doganale 23.06 della precedente tariffa doganale, in vigore fino al 31 dicembre 1987.Quest’ultima è richiamata dal n. 90) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA,che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento alle cessioni di “prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove”.
Le cessioni dei prodotti oggetto della presente istanza di interpello, pertanto,saranno soggette all’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del citato n. 90) della Tabella A, parte III.
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