AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 221 depositata il 22 febbraio 2023
Tassazione ai fini delle imposte sui redditi dell’attribuzione da parte di una fondazione di famiglia del Liechtenstein a favore di beneficiario residente in Italia – Articolo 44, comma 1, lettera g-sexies) e 45, comma 4-quater del Tuir
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante, cittadina italiana e belga, attualmente residente ai fini fiscali negli Stati Uniti d’America, nel 2021, periodo d’imposta in cui risiedeva fiscalmente in Italia, era beneficiaria di due fondazioni di famiglia istituite dal Nonno (soggetto non residente in Italia), ai sensi del diritto del Liechtenstein: la Fondazione Alfa e la Fondazione Beta.
La storia e la situazione delle predette fondazioni sono state oggetto di valutazione da parte dell’Agenzia delle entrate nell’ambito di una procedura di voluntary disclosure instaurata dalla Madre nel 2015 e nel corso di un’attività di controllo avviata nei confronti dell’Istante, riferita ai periodi d’imposta 2017 e 2018, e conclusasi il 30 novembre 2021 con la redazione di un Processo Verbale di Constatazione (di seguito ”PVC”).
La Fondazione Alfa è una fondazione discrezionale e irrevocabile, istituita nel 2001 da una Anstalt del Liechtenstein che ha agito a titolo fiduciario per conto del Nonno dell’Istante. Al riguardo, l’Istante precisa che il Nonno e la Madre sono stati gli unici destinatari delle attribuzioni poste in essere dalla Fondazione Alfa tra il 2009 e il 2015, e che l’Istante, pur essendo formalmente inclusa nella classe di beneficiari sin dalla nascita, prima del 2020 e del decesso della Madre avvenuto a novembre 2020, non era a conoscenza della sua posizione.
L’Istante afferma che nel 2021 ha ricevuto dalla Fondazione Alfa attribuzioni di somme corrispondenti alla totalità del patrimonio complessivo residuo della stessa, successivamente cessata e, in quanto fiscalmente residente in Italia in detto periodo, vorrebbe avere certezza del corretto trattamento fiscale applicabile a tali somme. Più precisamente, chiede chiarimenti in merito all’applicazione degli articoli 44, comma 1, lettera g-sexies) e 45, comma 4quater del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) al fine di determinare correttamente quanta parte di tali attribuzioni costituiscano reddito e quanta parte patrimonio.
Al riguardo, l’Istante richiama quanto già documentato nelle precedenti interlocuzioni con l’Amministrazione finanziaria e, in particolare, per quanto concerne agli apporti di capitale alla Fondazione Alfa, in sede del controllo conclusosi con il PVC, secondo cui il capitale apportato originava dalla cessione (avvenuta nel 2004) delle quote societarie detenute dal Nonno, i cui proventi sono integralmente confluiti, tra il 2004 e il 2007, in una società delle Isole Vergini Britanniche (di seguito ”Società”) priva di sostanza e non soggetta a obblighi di bilancio considerata interposta in sede di PVC, le cui quote erano possedute dalla Fondazione Alfa.
Nel 2007, larga parte dell’allora patrimonio della Società è stato trasferito ad una SICAV di diritto lussemburghese, le cui quote erano detenute dalla Fondazione Beta.
Al riguardo, relativamente ai redditi realizzati dalla Fondazione, l’Istante afferma che il capitale della Fondazione è stato investito in attività finanziarie detenute presso conti svizzeri formalmente intestati alla Società e che:
per gli anni dal 2008 al 2021, è possibile determinare analiticamente i redditi sulla base della documentazione bancaria relativa ai citati conti;
per gli anni dal 2004 al 2007, non è possibile reperire la corrispondente documentazione bancaria e procedere al calcolo dei redditi realizzati.
L’Istante afferma, inoltre, che per gli anni dal 2009 al 2015, le attribuzioni effettuate a favore del Nonno e della Madre erano poste in essere in maniera informale e non risultano delibere da cui possa emergere, l’imputazione a reddito o capitale.
Ciò posto, ai fini della corretta applicazione dei citati articoli 44 e 45 del Tuir, l’Istante chiede:
1. «chiarimenti in merito al criterio da utilizzare per calcolare i redditi prodotti dalla Fondazione (…) negli anni 2004-2007»;
2. «di confermare che le distribuzioni effettuate a favore della Madre e del Nonno tra il 2009 e il 2015 debbano considerarsi costituite da reddito».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che i redditi della Fondazione Alfa relativi agli anni 2004-2007 possono essere determinati in via presuntiva applicando l’articolo 6 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 al valore del patrimonio della Fondazione al termine di ciascun periodo d’imposta tra il 2004 e il 2007. Tale disposizione prevede che le attività estere di natura finanziaria si presumono fruttifere in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d’imposta, salvo che il contribuente non ne dimostri un diverso ammontare.
Al riguardo, l’Istante precisa che il patrimonio della Fondazione Alfa, nei periodi dal 2004 al 2007, era interamente rappresentato da attività finanziarie detenute all’estero e che gli apporti di capitale alla Fondazione Alfa sono analiticamente documentabili dal 2004 in poi.
In alternativa, l’Istante ritiene di poter determinare i redditi realizzati dal 2004 al 2007 induttivamente, ovvero come differenza tra il valore normale delle attività finanziarie facenti parte del patrimonio della Fondazione Alfa al 31 dicembre 2007 e la somma degli apporti effettuati a favore della fondazione stessa fino alla medesima data, al netto del trasferimento a favore della Fondazione Beta avvenuto nel 2007.
Con riferimento alle attribuzioni effettuate fino al 2015 dalla Fondazione Alfa al Nonno e alla Madre, l’Istante ritiene che possano essere costituite prioritariamente da redditi e da capitale nella sola misura in cui l’ammontare della distribuzione eccedesse i redditi della fondazione fino ad allora realizzati.
La natura reddituale delle precedenti attribuzioni sarebbe direttamente ricavabile dall’articolo 45, comma 4quater, del Tuir che detta una presunzione di redditualità di tutte le distribuzioni, come quelle in esame, di cui sia incerto il carattere patrimoniale o reddituale.
Secondo l’Istante, la predetta disposizione detta un criterio generale in base al quale una distribuzione può essere considerata di natura patrimoniale nella sola misura in cui ciò trovi conforto in apposita documentazione di supporto, mentre ove tale documentazione sia carente, la distribuzione deve considerarsi costituita da redditi.
A parere dell’Istante, tale criterio generale deve applicarsi anche alle distribuzioni (come quelle in esame) effettuate antecedentemente all’introduzione dell’attuale formulazione dell’articolo 45 del Tuir, trattandosi di distribuzioni effettuate in assenza di una norma che imponesse il mantenimento di una contabilità separata o l’adozione di delibere idonee a dimostrarne la natura reddituale o patrimoniale.
In alternativa, l’Istante propone di considerare le precedenti distribuzioni costituite da reddito in misura pari al rapporto tra i redditi conseguiti dalla Fondazione fino alla data di distribuzione e il valore del patrimonio della stessa alla medesima data.
Tale criterio proporzionale dovrebbe poi essere applicato a ciascuna successiva distribuzione, decurtando dalla componente ”reddito” quanto già oggetto di precedente distribuzione.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si fa presente che la risposta ha ad oggetto l’interpretazione degli articoli 44, comma 1, lettera g-sexies) e 45, comma 4quater, del Tuir, ai fini della tassazione della somma attribuita all’Istante, quale beneficiaria della Fondazione Alfa (successivamente cessata), non potendo formare oggetto di esame in questa sede, l’accertamento in concreto di quanta parte di detta somma costituisce reddito e quanta parte patrimonio, ai sensi delle predette disposizioni.
Ciò posto, come evidenziato nella circolare 6 agosto 2007 n. 48/E, si rileva che il legislatore tiene conto della possibilità che ordinamenti stranieri disciplinino istituti analoghi al trust ma assegnino loro un ”nomen iuris” diverso.
Pertanto, per individuare quali siano gli istituti aventi contenuto analogo trust, si deve fare riferimento agli elementi essenziali e caratterizzanti detto istituto.
Come ribadito nella circolare 16 luglio 2015, n. 27/E, il riferimento agli ”istituti aventi analogo contenuto” presente nel citato articolo 73 del Tuir è stato evidentemente inserito dal legislatore al fine di impedire che tale disposizione, dettata da evidenti finalità antielusive, fosse facilmente aggirata utilizzando istituti nominalmente diversi dal trust ma con caratteristiche analoghe (cfr. anche circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E).
In linea di principio, dunque, una fondazione di famiglia del Liechtenstein può considerarsi quale istituto analogo al trust se presenta gli elementi caratteristici di quest’ultimo e, conseguentemente, essere soggetta alle disposizioni allo stesso applicabili (cfr. circolari 23 novembre 2009, n. 49, p. 1.12, e 23 dicembre 2013, n.38/E).
Con riferimento alla disciplina fiscale del trust, l’Amministrazione finanziaria ha fornito di recente chiarimenti con la circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E che si aggiungono ai chiarimenti di prassi resi con le precedenti circolari 6 agosto 2007, n. 48/E e 27 dicembre 2010, n. 61/E, cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti.
Sotto il profilo civilistico, l’istituto del trust ha trovato ingresso nell’ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992.
L’articolo 2 della citata Convenzione dispone che:
«per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato»;
«i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee»;
«il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge».
In altri termini, mediante tale istituto il disponente trasferisce ad un altro soggetto il trustee, beni e diritti affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.
Nell’ordinamento interno, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), è stato modificato l’articolo 73 del Tuir con l’inserimento del trust tra i soggetti passivi IRES, l’introduzione di specifici criteri per la determinazione della residenza del trust, nonché l’individuazione di criteri utili ad operare la distinzione, ai fini delle imposte dirette, del trust con ”beneficiari individuati” (cosiddetto ”trust trasparente”), da quello senza beneficiari individuati (cosiddetto ”trust opaco”).
Con la predetta circolare n. 34/E del 2022 è stato, tra l’altro, chiarito che nel caso di trust trasparente (vale a dire trust con ”beneficiario individuato”) il reddito prodotto dal trust è ”imputato” al beneficiario ”in ogni caso”, cioè ”indipendentemente” dalla ”effettiva percezione”, secondo un criterio di imputazione per trasparenza e, conseguentemente, tali redditi sono assoggettati ad imposizione in capo al beneficiario individuato.
Nel caso di trust opaco ovvero di trust in cui il beneficiario non sia ”individuato” nei termini sopra esposti, l’imposizione dei redditi da questo prodotto avviene nei confronti del trust stesso.
Il reddito prodotto dal trust opaco è assoggettato ad IRES in capo al trust, in quanto autonomo soggetto passivo d’imposta, applicando le regole fiscali previste in base alla natura ”commerciale” o ”non commerciale” dell’attività svolta dal trust (cfr. circolare n. 34 del 2022, cit.).
Ai fini della tassazione dei redditi derivanti dal trust nei confronti dei beneficiari, l’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir, come modificato dall’articolo 13 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) prevede che sono redditi di capitale «i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73».
Il successivo articolo 45, comma 4quater, del Tuir prevede che «Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito».
Come chiarito nella citata circolare n. 34/E del 2022, ai fini della determinazione del reddito di capitale da assoggettare a tassazione in capo al beneficiario residente (anche non ”individuato”), è stata introdotta una presunzione legale relativa con la finalità di assicurare l’imposizione dei redditi anche nel caso in cui il beneficiario della ”attribuzione” non riceva dal trustee elementi idonei ad individuare la parte imponibile come reddito di capitale dell’attribuzione ricevuta.
Tale presunzione legale relativa ha la finalità di assicurare l’imposizione anche nel caso in cui il beneficiario della ”attribuzione” effettuata dal trust opaco estero stabilito in giurisdizioni a fiscalità privilegiata non riceva dal trustee elementi idonei ad individuare la parte imponibile della stessa.
L’applicazione della disposizione implica che sia operata una distinzione tra la quota di attribuzione riferibile:
al ”patrimonio”, costituito dalla dotazione patrimoniale iniziale ed ogni eventuale successivo ”trasferimento” effettuato dal disponente (o da terzi) a favore del trust;
e quella,
al ”reddito”, costituito da ogni provento conseguito dal trust, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel trust stesso.
Ai fini della applicazione della presunzione, occorre rideterminare il reddito secondo la normativa fiscale italiana.
Pertanto, l’intero ammontare percepito costituisce reddito di capitale per il beneficiario residente in Italia qualora non emerga, da apposita documentazione contabile ed extracontabile (ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, rendicontazioni bancarie, finanziarie, ecc.) del trustee, la distinzione fra il ”patrimonio” e il ”reddito”, come sopra definiti.
A tal fine, il trustee deve mantenere una contabilità analitica che distingua la quota/attribuzione riferibile al valore dei beni in trust al momento del conferimento iniziale, al netto di eventuali attribuzioni di patrimonio effettuate a favore dei beneficiari, dalla quota riferibile ai redditi realizzati di anno in anno, al netto di eventuali attribuzioni a favore dei beneficiari.
L’eventuale distinzione, tra reddito e patrimonio, operata dalle delibere di distribuzione del trust, deve essere in ogni caso supportata dalla documentazione contabile del trust.
Ad esempio, nel caso di distribuzione del provento derivante dalla vendita di un bene, conferito in trust dal disponente, costituisce reddito la parte eccedente il costo o valore di acquisto del bene come risultante dalla documentazione contabile.
Allo scopo di evitare aggiramenti della disciplina in ragione del mero dato formale, o nominalistico, il legislatore ha esteso la medesima disciplina anche agli istituti che in sostanza incorporano le caratteristiche proprie dei trust, richiamando espressamente anche gli «istituti aventi analogo contenuto» al trust.
Al riguardo, si precisa che per individuare quali siano gli istituti aventi contenuto analogo si deve fare riferimento agli elementi essenziali e caratterizzanti dell’istituto del trust con un esame da effettuare caso per caso.
Nel caso di specie, la Fondazione Alfa è una fondazione di famiglia (familienstiftung) del Principato del Liechtenstein, istituita nel 2001 da una Anstalt del Liechtenstein che ha agito a titolo fiduciario per conto del Nonno dell’Istante, i cui beneficiari sono stati il Nonno (soggetto non residente), la Madre (deceduta) e l’Istante residente in Italia nel 2021, anno in cui ha ricevuto attribuzioni finali dalla Fondazione Alfa.
Al riguardo, l’Istante afferma che tale somma costituisce «la totalità del patrimonio residuo della Fondazione».
Con riferimento alla Fondazione Alfa, secondo quanto dichiarato, la stessa è esente dall’imposizione sui redditi nel Liechtenstein e solo a partire dal 2018 i relativi redditi hanno subito una tassazione nel paese di residenza del Nonno di importo contenuto rispetto alle imposte che sarebbero state applicate in Italia.
Inoltre, relativamente ai redditi realizzati dalla Fondazione:
per gli anni dal 2008 al 2021, è possibile determinare analiticamente i redditi sulla base della documentazione bancaria relativa ai citati conti;
per gli anni dal 2004 al 2007, non è possibile determinare i redditi in quanto non è possibile reperire la corrispondente documentazione;
per gli anni dal 2009 al 2015, le attribuzioni effettuate a favore del Nonno e della Madre erano poste in essere in maniera informale e non risultano delibere da cui possa emergere, l’imputazione a reddito o capitale.
Al riguardo, si ritiene che trovando applicazione l’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies) del Tuir, rileva la presunzione di cui all’articolo 45, comma 4quater, del Tuir, nei termini sopra richiamati.
Ne consegue che in linea di principio la riconducibilità di tutta o parte delle predette attribuzioni finali al patrimonio della Fondazione Alfa, con conseguente esclusione dall’applicazione dell’imposta sui redditi, non può essere determinata sulla base di criteri presuntivi o proporzionali ma dovrà necessariamente emergere da apposita documentazione contabile ed extracontabile, come già indicato dalla circolare n. 34/E del 2022.
Ciò premesso, nel caso di specie, l’attribuzione finale a favore dell’Istante costituisce sicuramente reddito di capitale per l’ammontare di essa corrispondente ai redditi realizzati e non distribuiti dalla Fondazione Alfa nel periodo dal 2016 al 2021. Ciò in considerazione del fatto che, non avendo la Fondazione Alfa come dichiarato nell’istanza effettuato nel predetto periodo (dal 2016 al 2021) alcuna distribuzione a favore dei propri beneficiari, le somme corrispondenti a tali redditi risultano necessariamente comprese nell’attribuzione finale effettuata a favore dell’Istante al momento della cessazione della Fondazione Alfa.
Il residuo importo, ottenuto dalla differenza tra l’attribuzione a favore dell’Istante e i predetti redditi, potrà essere qualificato come patrimonio, per la parte corrispondente alla differenza tra la dotazione patrimoniale iniziale e i successivi conferimenti effettuati a favore della Fondazione Alfa (da un lato) e la parte di tali conferimenti trasferiti a favore della Fondazione Beta (dall’altro), se e nella misura in cui l’Istante dimostri, con adeguata documentazione che le somme distribuite dal 2009 al 2015 a favore del Nonno e della Madre siano state assoggettate ad imposizione come redditi in capo ai predetti beneficiari.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della sua veridicità e concreta attuazione del contenuto, ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell’istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento.
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