UE – Decisione 02 ottobre 2018, n. 2018/1493
Che autorizza l’Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168-bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Articolo 1
In deroga agli articoli 168 e 168-bis della direttiva 2006/112/CE, l’Ungheria è autorizzata a limitare al 50% il diritto a detrarre l’IVA sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali.
Articolo 2
In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, l’Ungheria non equipara a prestazioni di servizio a titolo oneroso l’uso non professionale di un’autovettura inclusa nelle attività dell’impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata a norma dell’articolo 1 della presente decisione.
Articolo 3
Gli articoli 1 e 2 si applicano soltanto alle autovetture destinate al trasporto di massimo nove persone e aventi un peso lordo non superiore a cinque tonnellate.
Articolo 4
Gli articoli 1 e 2 non si applicano alle seguenti categorie di autovetture:
– veicoli destinati al trasporto di merci,
– veicoli destinati a fini particolari (autogru, camion dei pompieri, autobetoniere, ecc.),
– veicoli progettati per il trasporto di 10 o più di 10 persone,
– trattori,
– rimorchi.
Articolo 5
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2021.
Eventuali richieste di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2021 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all’articolo 1.
Articolo 6
L’Ungheria è destinataria della presente decisione.