UE – Decisione n. 2023/2907 del 21 dicembre 2023

Che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/512, che autorizza il Regno Unito ad applicare nei confronti dell’Irlanda del Nord una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda una proroga dell’autorizzazione

Articolo 1

L’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/512 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

In deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, il Regno Unito è autorizzato dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2026 a fissare, nei confronti dell’Irlanda del Nord, su base forfettaria la proporzione dell’IVA relativa alla spesa per il carburante destinato agli autoveicoli aziendali utilizzati per fini privati.

L’eventuale domanda di proroga della misura disposta dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2026, corredata di una relazione attestante l’efficacia della misura speciale e il conseguimento dei suoi obiettivi. La relazione valuta, inoltre, se la proporzione dell’IVA rifletta ancora correttamente la spesa per il carburante per gli autoveicoli aziendali utilizzati a fini privati.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nei confronti dell’Irlanda del Nord, è destinatario della presente decisione.