UE – Direttiva 06 novembre 2018, n. 2018/1695
recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA
Articolo 1
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
1) all’articolo 199 bis, paragrafo 1, il testo introduttivo è sostituito dal seguente:
«Fino al 30 giugno 2022 gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:»;
2) l’articolo 199 ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 199 ter
1. Uno Stato membro, in casi di imperativa urgenza e conformemente ai paragrafi 2 e 3, può designare il destinatario quale debitore dell’IVA su determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi in deroga all’articolo 193, come misura speciale del meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism – «QRM») per combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili.
La misura speciale del QRM è subordinata ad adeguate misure di controllo da parte dello Stato membro per quanto riguarda i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi cui si applica tale misura e ha una durata non superiore a nove mesi.
2. Lo Stato membro che desideri introdurre una misura speciale del QRM conformemente al paragrafo 1 invia una notifica alla Commissione utilizzando il modulo standard istituito conformemente al paragrafo 4 e la invia contemporaneamente agli altri Stati membri. Lo Stato membro fornisce alla Commissione le informazioni indicanti il settore interessato, il tipo e le caratteristiche della frode, l’esistenza di imperativi motivi di urgenza, il carattere improvviso e massiccio della frode e le sue conseguenze in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, contatta lo Stato membro interessato entro due settimane dal ricevimento della notifica e precisa di quali informazioni supplementari abbia bisogno. Le informazioni supplementari fornite dallo Stato membro interessato alla Commissione sono inviate contemporaneamente agli altri Stati membri. Se le informazioni supplementari fornite non sono sufficienti, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato entro una settimana.
Lo Stato membro che desideri introdurre una misura speciale del QRM prevista al paragrafo 1 del presente articolo ne fa anche contestualmente domanda alla Commissione conformemente alla procedura stabilita all’articolo 395, paragrafi 2 e 3. Nei casi di imperativa urgenza previsti al paragrafo 1 del presente articolo, la procedura di cui all’articolo 395, paragrafi 2 e 3, è completata entro sei mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.
3. Non appena la Commissione dispone di tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare la notifica di cui al paragrafo 2, primo comma, ne dà comunicazione agli Stati membri. Se ha obiezioni nei confronti della misura speciale del QRM, redige un parere negativo entro un mese da tale notifica e ne informa lo Stato membro interessato e il comitato IVA. Qualora la Commissione non abbia obiezioni, ne dà conferma per iscritto allo Stato membro interessato e al comitato IVA entro lo stesso termine. Lo Stato membro può adottare la misura speciale del QRM a decorrere dalla data di ricevimento di tale conferma. Nel valutare la notifica la Commissione tiene conto delle osservazioni che le siano state inviate per iscritto dagli altri Stati membri.
4. La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un modulo standard per l’invio della notifica della misura speciale del QRM di cui al paragrafo 2 e delle informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui al paragrafo 5.
5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, e a tal fine il comitato è il comitato istituito dall’articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio.
6. La misura speciale del QRM di cui al paragrafo 1 si applica fino al 30 giugno 2022.
3) all’articolo 395, il paragrafo 5 è soppresso.
Articolo 2
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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