UE – Direttiva 20 dicembre 2018, n. 2018/2057
Che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto con riguardo all’applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia
Articolo 1
Nella direttiva 2006/112/CE è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 199 quater
1. In deroga all’articolo 193 uno Stato membro può fino al 30 giugno 2022 introdurre un meccanismo generalizzato di inversione contabile per le cessioni e prestazioni non transfrontaliere, stabilendo che il debitore dell’IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate tutte le cessioni di beni o prestazioni di servizi al di sopra di una soglia di 17 500 EUR per operazione.
Lo Stato membro che intende introdurre il meccanismo generalizzato di inversione contabile deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a) aver presentato nel 2014, sulla base del metodo e dei dati di cui alla relazione finale 2016 sul divario dell’IVA del 23 agosto 2016 pubblicata dalla Commissione, un divario dell’IVA, espresso in percentuale del totale dell’IVA esigibile, di almeno 5 punti percentuali superiore al divario dell’IVA mediano a livello comunitario;
b) presentare, sulla base della valutazione d’impatto che accompagna la proposta legislativa relativa al presente articolo, un livello di frodi carosello superiore al 25 % del suo divario dell’IVA complessivo;
c) stabilire che altre misure di controllo non sono sufficienti a contrastare le frodi carosello nel suo territorio, in particolare precisando le misure di controllo applicate e i motivi specifici della loro inefficacia, nonché i motivi per cui la cooperazione amministrativa in materia di IVA è risultata insufficiente;
d) stabilire che gli introiti stimati della riscossione e del rispetto dell’obbligo tributario, previsti a seguito dell’introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile, superano di almeno il 25 % l’onere aggiuntivo globale stimato per le imprese e le autorità fiscali; e
e) stabilire che l’introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile non comporterà per le imprese e le autorità fiscali costi maggiori di quelli sostenuti in caso di applicazione di altre misure di controllo.
Lo Stato membro acclude alla domanda di cui al paragrafo 3 il calcolo del divario dell’IVA effettuato sulla base del metodo e dei dati disponibili nella relazione sul divario dell’IVA pubblicata dalla Commissione di cui al secondo comma, lettera a), del presente paragrafo.
2. Gli Stati membri che applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile impongono obblighi adeguati ed efficaci di comunicazione elettronica per tutti i soggetti passivi e, in particolare, per i soggetti passivi che forniscono o ricevono beni o servizi cui tale meccanismo si applica, al fine di garantire il suo efficace funzionamento e il monitoraggio della sua applicazione.
3. Gli Stati membri che intendono applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile presentano una domanda alla Commissione fornendo le seguenti informazioni:
a) una motivazione dettagliata del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1;
b) la data di inizio di applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile e la relativa durata; e
c) le azioni da intraprendere per informare i soggetti passivi dell’introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile; e
d) una descrizione dettagliata delle misure di accompagnamento di cui al paragrafo 2.
Se ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, la Commissione chiede ulteriori informazioni, tra cui metodi principali, presupposti, studi e altri documenti giustificativi, entro un mese dal ricevimento della domanda. Lo Stato membro richiedente presenta le informazioni richieste entro un mese dal ricevimento della notifica.
4. La Commissione, se ritiene che una domanda sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3, presenta una proposta al Consiglio entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Il Consiglio, deliberando all’unanimità sulla proposta della Commissione, può autorizzare lo Stato membro richiedente ad applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile. Se la Commissione ritiene che una domanda non sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3, ne comunica le ragioni allo Stato membro richiedente e al Consiglio entro lo stesso termine.
5. Qualora sia stato accertato un considerevole impatto negativo sul mercato interno in conformità del secondo comma del presente paragrafo, la Commissione, entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, propone l’abrogazione di tutte le decisioni di esecuzione di cui al paragrafo 4 non prima di sei mesi dall’entrata in vigore della prima decisione di esecuzione che autorizza uno Stato membro ad applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile. Tale abrogazione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest’ultimo non decida all’unanimità di respingere la proposta della Commissione entro 30 giorni dalla sua adozione da parte della stessa.
Si considera che sussista un considerevole impatto negativo quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) almeno uno Stato membro che non applica il meccanismo generalizzato di inversione contabile informa la Commissione di un aumento delle frodi IVA nel proprio territorio a motivo dell’applicazione del meccanismo; e
b) la Commissione accerta, anche sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri di cui alla lettera a) del presente comma, che l’aumento delle frodi IVA nel proprio territorio è connesso all’applicazione di tale meccanismo in uno o più Stati membri.
6. Gli Stati membri che applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile trasmettono a tutti gli Stati membri, la seguente informazione in formato elettronico:
a) i nomi delle persone che, nei 12 mesi precedenti la data di inizio di applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile, siano state oggetto di procedimenti penali o amministrativi per frodi IVA; e
b) i nomi delle persone, compresi, per le persone giuridiche, i nomi dei relativi amministratori, che non siano più identificate ai fini dell’IVA in tale Stato membro a seguito dell’introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile; e
c) i nomi delle persone, compresi, per le persone giuridiche, i nomi dei relativi amministratori, che abbiano omesso di presentare una dichiarazione IVA per due periodi di imposta consecutivi dopo l’introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile.
Le informazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono trasmesse entro tre mesi dall’introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile e sono successivamente aggiornate ogni tre mesi. Le informazioni di cui al primo comma, lettera c), sono trasmesse entro nove mesi dall’introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile e sono successivamente aggiornate ogni tre mesi.
Gli Stati membri che applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile presentano alla Commissione una relazione intermedia entro un anno dall’inizio dell’applicazione di tale meccanismo. Tale relazione fornisce una valutazione dettagliata dell’efficacia del meccanismo. Tre mesi dopo la fine dell’applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile gli Stati membri che lo applicano presentano una relazione finale sul suo impatto complessivo.
7. Gli Stati membri che non applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile presentano alla Commissione una relazione intermedia riguardante l’impatto sul loro territorio dell’applicazione del meccanismo in altri Stati membri. Tale relazione è presentata alla Commissione entro tre mesi a decorrere dall’applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile in uno Stato membro.
Se almeno uno Stato membro applica il meccanismo generalizzato di inversione contabile, gli Stati membri che non lo applicano presentano alla Commissione, entro il 30 settembre 2022, una relazione finale riguardante l’impatto sul loro territorio del meccanismo applicato da altri Stati membri.
8. Nelle relazioni di cui al paragrafo 6 gli Stati membri valutano l’impatto dell’applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a) evoluzione del divario dell’IVA;
b) evoluzione delle frodi IVA, in particolare la frode carosello e le frodi nel commercio al dettaglio;
c) evoluzione dell’onere amministrativo gravante sui soggetti passivi;
d) evoluzione delle spese amministrative per le autorità fiscali.
9. Nelle relazioni di cui al paragrafo 7 gli Stati membri valutano l’impatto dell’applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a) evoluzione delle frodi IVA, in particolare la frode carosello e le frodi nel commercio al dettaglio;
b) spostamento della frode da detti Stati membri che applicano o hanno applicato il meccanismo generalizzato di inversione contabile.».
Articolo 2
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica fino al 30 giugno 2022.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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