Usura e tasso di mora - Tribunale di Napoli ordinanza del 9 gennaio 2013Il Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale con una propria ordinanza del 9 gennaio 2013 nel rigettare il ricorso del debitore, tendente alla sospensione dell’esecuzione per presunto superamento del tasso soglia di usura, ha affermato che il contratto di mutuo nel quale risulta, espressamente indicata, la disciplina del rapporto negoziale per quanto concerne le modalità, i termini del rimborso ed il calcolo degli interessi, anche moratori, preclude il verificarsi del superamento del tasso soglia.

In base a tale decisione, dunque, con l’inserimento nel contratto di mutuo della cd. clausola di salvaguardia la stessa impedisce il verificarsi dell’usura in quanto limita ab origine il possibile superamento del tasso soglia. A condizione che la stessa sia effettivamente applicata.
Così il Tribunale di Napoli, Giudice dell’esecuzione, dott.ssa Monica Cacace, con ordinanza del 09/01/2013, si è pronunciata in merito alla richiesta di sospensione dell’esecuzione per un presunto superamento del tasso soglia di un contratto di mutuo.
Il Giudice adito ha rilevato che, nel contratto di mutuo oggetto della controversia era stata espressamente pattuito all’articolo 4 del predetto contratto che: “… la misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell’art.2, comma 4, Legge 108/1996, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento del detto limite, che la misura sia pari al limite medesimo”, ha ritenuto di dover rigettare la richiesta di sospensione dell’esecuzione”.
Viene anche sottolineato dal Giudice adito che al ricorso in opposizione non risulta allegato alcun conteggio relativo alle somme effettivamente ricevute in sorta capitale, alle somme relative alle rate già restituite, agli interessi corrisposti e/o contestati, alle somme ancora dovute con calcolo degli interessi legali e/o di mora alle stesse inerenti.
Con la clausola di salvaguardia le parti, in particolare gli istituti di credito, intendono evitare che l’applicazione del il tasso di mora al tasso del finanziamento comporti il verificarsi del superamento del tasso di soglia stabilità dell’usura, ed è pattuita con l’inserimento all’interno del contratto di mutuo di una dicitura che pone un limite percentuale oltre il quale la banca non applicherà il tasso di mora.