Tutti coloro che vantano un credito nei confronti di un’impresa fallita, al fine di ricevere il pagamento, deve presentare una domanda d’insinuazione al passivo fallimentare.
I debiti maturati antefallimento, di un’azienda sottoposto alle procedure concorsuali, verranno pagati (quasi mai interamente) attravero una particolare procedura gestita dal Tribunale, denominata di “procedura fallimentare” o più semplicemente “fallimento”. Per gestire il fallimento, il Tribunale nomina un professionista (generalmente scelto tra commercialisti o avvocati): il cosiddetto curatore fallimentare.
Coloro che sono creditore nei confronti di un’azienda fallita, per sperare di essere pagato deve presentare una richiesta al Tribunale detta “domanda d’insinuazione al passivo”. Tale domanda sarà poi valutata dal Tribunale insieme al curatore onde stabilire se le somme sono effettivamente dovute.
Tipologia di crediti e differenza tra crediti assistiti da privilegio e credito chirografo
Vi sono sostanzialmente due tipologie di crediti.
Alcuni crediti vengono detti “privilegiati” per via della natura preferenziale che hanno rispetto agli altri crediti (per esempio, quelli dei lavoratori dipendenti) e vengono quindi pagati prima degli altri.
Tutti i restanti crediti sono invece detti “chirografari”: questi ultimi vengono pagati dopo il pagamento integrale dei creditori privilegiati, sempre che avanzi attivo e, comunque, per percentuali uguali con tutti gli altri creditori chirografari.
Modalità di presentazione della domanda di insinuazione al passivo
Per presentare l’istanza di insinuazione al passivo e partecipare all’udienza non serve necessariamente l’avvocato. Ciascun creditore (azienda o privato cittadino) può adoperarsi autonomamente.
La domanda deve contenere:
– una apposita richiesta di essere ammessi al passivo (non servono formule particolari: l’importante è indicare la natura del credito, la causa del credito, gli importi dovuti, i documenti che fondano il credito, l’azienda fallita, l’azienda creditrice, il tribunale che cura la procedura fallimentare);
– i documenti che provano l’esistenza del credito (per es.: fatture, ddt, buste paga, ecc.);
– nel caso di società, la firma dell’amministratore o, comunque, del legale rappresentante dell’azienda.
La domanda deve essere inviata, come file allegato scansionato in pdf, esclusivamente sulla PEC (posta elettronica certificata) del curatore.
Insieme alla domanda “scannerizzata” devono essere anche allegati i documenti che provano il credito. Alla fine della domanda il creditore deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le copie dei documenti inviati sono conformi all’originale secondo una formula del tipo: “DICHIARA sotto la propria responsabilità che le copie dei documenti inviati a mezzo PEC e indicati nell’elenco sopra redatto SONO CONFORMI ALL’ORIGINALE.”. È obbligatorio allegare una copia del documento d’identità insieme all’attestazione
I documenti che provano il credito rappresentati da cambiali e assegni devono essere per legge depositati in originale presso la cancelleria del Tribunale entro il giorno dell’udienza.
Gli originali di documenti diversi da cambiali e assegni possono servire per l’udienza ove richiesti, così come la ricevuta della PEC inviata.
Attenzione perché tutte le domande depositate o inviate a mezzo posta normale alla cancelleria non vengono esaminate, così come le domande inviate al curatore in formato cartaceo.
Nella domanda deve essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata sul quale ricevere tutte le comunicazioni. In caso di errori o omissioni dell’indirizzo PEC tutte le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Per evitare qualsiasi errore o omissione che potrebbe far escludere la domanda, è opportuno farsi assistere da un professionista, soprattutto se la documentazione da allegare è complessa.
Termine
Il termine per presentare la domanda è di 30 giorni prima dalla data di “udienza di verifica del passivo” che viene comunicata generalmente dal curatore a tutti i creditori che risultino dalle scritture contabili.
Potrebbe avvenire che qualche creditore non riceva l’invito del Curatore a presentarsi alla domanda di verifica: questo succede spesso, non per colpa del curatore, ma perché l’azienda fallita non ha inserito il creditore tra i propri registri contabili oppure quando il curatore non sia riuscito a recuperare tutti i documenti dell’azienda fallita.
In questi casi, è possibile presentare una domanda in ritardo (cosiddetta domanda tardiva) che, sostanzialmente, non comporta la perdita di alcun diritto ad essere ammesso, salvo si tratti di domande ultra tardive. Di seguito spiegheremo la differenza.
Domande tardive
Le domande presentate oltre 30 giorni dall’udienza di verifica del passivo e, comunque, non oltre dodici mesi dal deposito del “decreto di esecutività dello stato passivo” sono valide anche se tardive. In questo caso, si avrà sempre diritto a partecipare alla distribuzione delle somme. Per verificare la scadenza dell’ultimo termine, che è la data di deposito del “decreto di esecutività dello stato passivo” si può contattare il curatore o verificare presso l’ufficio della Cancelleria fallimentare del Tribunale.
Domande ultra tardive
Tutte le domande presentate successivamente al termine sopra indicato (un anno dalla data del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo) non potranno più essere ammesse e quindi il credito sarà perso, salvo che il creditore non provi che il ritardonon è dipeso da lui. Questa è una prova quasi impossibile da fornire perché, dopo un anno dal fallimento, è difficile dimostrare che il mancato interessamento del creditore al recupero del proprio credito non sia dipeso da incuria.
Documenti
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