Codice civile , Libro IV, Titolo VI – Della gestione di affari
Codice Civile Libro Quarto Delle obbligazioni Titolo VI Della gestione di affari Art. 2028. Obbligo di continuare la gestione. Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso. L'obbligo di continuare la [...]