CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 4 febbraio 2015, n. C-647/13 – L’articolo 10 CE, in combinato disposto con il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee istituito con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n.259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n.723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, osta alla normativa di uno Stato membro, interpretata nel senso che, per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione, non sono presi in considerazione i periodi di lavoro svolti in qualità di agente contrattuale presso un’istituzione dell’Unione europea
CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 4 febbraio 2015, n. C-647/13 LAVORO - PREVIDENZA SOCIALE - CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE IN UNO STATO MEMBRO - EQUIPARAZIONE DEI GIORNI DI DISOCCUPAZIONE INDENNIZZATI IN BASE AL REGIME APPLICABILE AGLI ALTRI AGENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE A GIORNI DI LAVORO Sentenza 1 La domanda di [...]