CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17344 depositata il 25 agosto 2016 – La disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17344 depositata il 25 agosto 2016 IRAP - COMPENSI PER LA SOSTITUZIONE OBBLIGATORIA PER FERIE E MALATTIA DEL MEDICO CONVENZIONATO SSN - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - STUDIO DI MEDICINA GENERALE - CONVENZIONATO SSN IN FATTO V.P. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (che resiste [...]