Archivi annuali: 2018

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 novembre 2018, n. 28155 – Contratto di agenzia è illegittimo lo storno di provvigione, a seguito di risoluzione consensuale del contratto, per essere escluso lo storno in caso di “scioglimento o riduzione potestativamente disposti dall’impresa”, ai sensi dell’art. 9 lett. F dell’A.E.C.

Contratto di agenzia è illegittimo lo storno di provvigione, a seguito di risoluzione consensuale del contratto, per essere escluso lo storno in caso di "scioglimento o riduzione potestativamente disposti dall'impresa", ai sensi dell'art. 9 lett. F dell'A.E.C.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 ottobre 2018, n. 27948 – Per il ricorso giudiziale avverso il licenziamento può far seguire detta impugnazione, sempre entro il termine di 180 giorni, “dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato”

non opera il termine di sessanta giorni previsto testualmente dall'ultima parte del comma 2 dell'art. 6 l. n. 604/66 solo "qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento"; per la richiamata sentenza resta invece "efficace l'originario termine di 180 giorni dall'impugnativa stragiudiziale del licenziamento", precisandosi tuttavia che esso, ai sensi dell'art. 410, co. 2, c.p.c., è sospeso "per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi".

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 ottobre 2018, n. 27611 – Prestazioni erogate in forma capitale a soggetto iscritto prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993

in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lg.s. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (nel testo vigente ratione temporis); b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento. Sono tali le somme derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato - non necessariamente finanziario - non anche quelle calcolate attraverso l'adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 novembre 2018, n. 28140 – I trattamenti economici (…) nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime di orario adottato

I trattamenti economici (...) nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime di orario adottato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 novembre 2018, n. 28071 – Il rimborso per i soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, che non svolgono attività di impresa, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta

in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, che non svolgono attività di impresa, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d'imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito"), nella sua qualità di lavoratore dipendente e beneficiario diretto del provvedimento agevolativo in questione.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2018, n. 28023 – L’omessa indicazione delle norme di legge che si assumono violate e dei correlati motivi di censura, pur non integrando un requisito autonomo ed imprescindibile per l’ammissibilità del ricorso, costituisce, tuttavia, elemento imprescindibile e funzionale per chiarire il contenuto e l’ambito dell’impugnazione

l'omessa indicazione delle norme di legge che si assumono violate e dei correlati motivi di censura, pur non integrando un requisito autonomo ed imprescindibile per l'ammissibilità del ricorso, costituisce, tuttavia, elemento imprescindibile e funzionale per chiarire il contenuto e l'ambito dell'impugnazione

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