CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2018, n. 28023
Malattia professionale derivante da mobbing – Sussistenza del nesso causale – Onere della prova
Rilevato in fatto
che, S.S. impugna la sentenza n. 8092, depositata in data 20/10/2012, con la quale la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame proposto dall’attuale ricorrente per il riconoscimento di tecnopatia professionale derivante da mobbing;
che, la Corte territoriale, ritualmente adita, per quanto qui rileva, ha fondato la pronuncia di rigetto in ragione della mancanza di prova sulla sussistenza del nesso causale tra la malattia professionale denunciata dall’assistita ed il comportamento, asseritamente, mobbizzante tenuto nei suoi confronti dal datore di lavoro;
che, avverso tale pronuncia ricorre per cassazione la S.;
che, l’INAIL difende con controricorso, e parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 375 c.p.c.
Considerato in diritto
che, il ricorso è inammissibile sotto molteplici profili, per le ragioni che seguono;
che, va, innanzitutto, evidenziata l’omessa indicazione, formale, nel gravame, delle norme e dei motivi che sostengono l’impugnazione;
che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 25044 del 2013) che il Collegio ritiene, pienamente di condividere, l’omessa indicazione delle norme di legge che si assumono violate e dei correlati motivi di censura, pur non integrando un requisito autonomo ed imprescindibile per l’ammissibilità del ricorso, costituisce, tuttavia, elemento imprescindibile e funzionale per chiarire il contenuto e l’ambito dell’impugnazione;
che, di conseguenza, la relativa omissione di tali elementi può comportare l’inammissibilità del ricorso per cassazione, qualora gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano, come nel caso di specie, di acclarare ed individuare l’esatto contenuto delle censure dedotte, delle norme e dei principi di diritto che si assumono violati;
che, invero, nel caso che occupa, la ricorrente si limita a menzionare genericamente la violazione del nesso di causalità, senza però chiarire, specificamente, quali passaggi argomentativi della sentenza d’appello risulterebbero contrastanti con i principi generali operanti nella “subiecta” materia;
che, le contestazioni mosse sul punto attengono, invece, a scelte istruttorie della Corte di secondo grado, ed alle valutazioni sul materiale probatorio acquisito, senza alcun collegamento con la violazione di norme o principi di diritto;
che, tale circostanza sostanzia un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, atteso che le doglianze mosse riguardano temi che rendono necessari il riesame delle risultanze processuali e l’apprezzamento di fatti, attività precluse in sede di legittimità;
che, infatti, le ragioni di doglianza formulate, come risulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle espressioni usate, concernono sostanzialmente la valutazione della realtà fattuale, come è stata operata dalla Corte di merito;
che, alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere respinto e le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente. Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principio.
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