Archivi annuali: 2018

Corte di Cassazione sentenza n. 26839 depositata il 23 ottobre 2018 – I compensi dei professionisti, in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono destinate a trovare applicazione quando la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale

per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate

Corte di Cassazione sentenza n. 26836 depositata il 23 ottobre 2018 – I benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 4, della legge n. 223 del 1991 non spettano quando tra l’impresa che ha collocato i lavoratori in mobilità e quella che li assume siano configurabili gli elementi oggettivi della cessione d’azienda

I benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 4, della legge n. 223 del 1991 non spettano quando tra l'impresa che ha collocato i lavoratori in mobilità e quella che li assume siano configurabili gli elementi oggettivi della cessione d'azienda

Corte di Cassazione sentenza n. 26820 depositata il 23 ottobre 2018 – In materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti

nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, - anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (medesimo art. 3, comma 10) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi-, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. Pertanto, una volta devoluta in grado d'appello la questione relativa alla persistenza dell'obbligo contributivo relativo all'anno 1997, non essendo il medesimo obbligo stato estinto per pagamento, non può ritenersi violato il principio devolutivo nell'ipotesi in cui il giudice d'appello ne accerti l'avvenuta prescrizione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 ottobre 2018, n. 26778 – Liquidazione delle spese e degli onorari degli avvocati ed applicazione procedura ex art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 ottobre 2018, n. 26778 Avvocati - Liquidazione delle spese e degli onorari - Decreto ingiuntivo - Impugnazione da parte del cliente - Eccezione riguardante l’an della pretesa - Applicazione procedura ex art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 Fatti di causa 1. Con decreto depositato il 20/09/2013 il [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 ottobre 2018, n. 26704 – Cancellazione dal registro dei praticanti avvocati – I praticanti dopo un anno dalla iscrizione, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, a esercitare, limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l ‘ordine circondariale

in tema di pratica forense, l'art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede uno speciale registro in cui sono iscritti i laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica per la professione di avvocato, i quali, dopo un anno dalla iscrizione, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, a esercitare, limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l 'ordine circondariale che ha la tenuta del registro medesimo.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 ottobre 2018, n. 26996 – Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile anche quando non sussiste un fatto – reato

il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo -posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica, come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale. Tuttavia, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ..

Corte di Cassazione ordinanza n. 26842 depositata il 23 ottobre 2018 – Per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e\o assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo anche le attestazioni del direttore della sede provinciale dell’ente creditore

per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e\o assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, comma secondo cod. proc. civ., anche le attestazioni del direttore della sede provinciale dell'ente creditore, che possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale, successivo giudizio di opposizione pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria, posto che la sentenza impugnata ha ritenuto che le difese della società non fossero riuscite a scalfire il complesso delle specifiche allegazioni contenute negli attestati elaborati dall'Inps

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