CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2018, n. 31747 – In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’art. 63 del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel contemplare espressamente e distintamente come debitori della tassa coloro che “occupano” o “detengono” il bene assoggettato a tributo
"in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 63 del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel contemplare espressamente e distintamente come debitori della tassa coloro che "occupano" o "detengono" il bene assoggettato a tributo, chiaramente inserisce nella seconda categoria non solo i soggetti esercenti la detenzione della cosa nei sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 1140, secondo comma, cod. civ., né tanto meno intende rivolgersi esclusivamente al conduttore dell'immobile, bensì assoggetta alla tassa chiunque possa disporre a qualsiasi titolo (proprietà, possesso, detenzione) del bene stesso, quand'anche di fatto non lo occupi"