Archivi annuali: 2018

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2018, n. 31747 – In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’art. 63 del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel contemplare espressamente e distintamente come debitori della tassa coloro che “occupano” o “detengono” il bene assoggettato a tributo

"in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 63 del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel contemplare espressamente e distintamente come debitori della tassa coloro che "occupano" o "detengono" il bene assoggettato a tributo, chiaramente inserisce nella seconda categoria non solo i soggetti esercenti la detenzione della cosa nei sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 1140, secondo comma, cod. civ., né tanto meno intende rivolgersi esclusivamente al conduttore dell'immobile, bensì assoggetta alla tassa chiunque possa disporre a qualsiasi titolo (proprietà, possesso, detenzione) del bene stesso, quand'anche di fatto non lo occupi"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2018, n. 31746 – TARSU – La istituzione del servizio è condizione imprescindibile della debenza della tassa (l’art. 62 del d.lgs. 507/93 stabilisce che “la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa”)

TARSU - la istituzione del servizio è condizione imprescindibile della debenza della tassa (l'art. 62 del d.lgs. 507/93 stabilisce che "la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa"), non essendovi ulteriori accertamenti in fatto da svolgere, è possibile decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con accoglimento dell'iniziale ricorso della contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2018, n. 31741 – In materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.p.r. n. 633 del 1972, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione

in materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.p.r. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 dicembre 2018, n. 31624 – La omessa indicazione delle norme che si assumono violate non integra un requisito autonomo ed imprenscindibile per l’ammissibilità della censura, ma è piuttosto funzionale a chiarirne il contenuto

La omessa indicazione delle norme che si assumono violate non integra un requisito autonomo ed imprenscindibile per l'ammissibilità della censura, ma è piuttosto funzionale a chiarirne il contenuto, sicchè la omissione può comportare l'inammissibilità della doglianza solo se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme ed i principi di diritto asseritamente trasgrediti, precludendo in tal modo la delimitazione delle questioni sollevate (Cass. n. 25044 del 7/11/2013; n. 21819 del 20/9/2017).

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 dicembre 2018, n. 31763 – Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110 comma 2 cc., individuando anche la tutela applicabile.

il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110 comma 2 cc., individuando anche la tutela applicabile.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 dicembre 2018, n. 31654 – La natura subordinata della prestazione di attività resa dalla creditrice va provata la simulazione del rapporto di associazione in partecipazione

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 dicembre 2018, n. 31654 Lavoro - Rapporto di associazione in partecipazione - Compenso - Subordinazione - Prova Fatto Con decreto del 31 gennaio 2017, il Tribunale di Arezzo rigettava l'opposizione proposta da L.A.N. & C. s.n.c. avverso lo stato passivo del Fallimento G.K. s.p.a., cui il credito insinuato in [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 dicembre 2018, n. 31652 – In caso di licenziamento per ragioni inerenti l’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro ove il giustificato motivo oggettivo si identifichi nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, nell’individuare il dipendente (o i dipendenti) da licenziare il datore di lavoro, oltre a tener conto del divieto di atti discriminatori, deve agire in conformità ai principi di correttezza e buona fede

In caso di licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3, ove il giustificato motivo oggettivo si identifichi nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, nell'individuare il dipendente (o i dipendenti) da licenziare il datore di lavoro, oltre a tener conto del divieto di atti discriminatori, deve agire in conformità ai principi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che devono in generale guidare ogni comportamento delle parti di un rapporto obbligatorio

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 dicembre 2018, n. 31651 – L’omessa produzione dell’avviso di ricevimento (unitamente al ricorso o successivamente, in base all’art. 372 c.p.c.), l’intimato non si sia costituito, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile

L'omessa produzione dell'avviso di ricevimento, non incidendo sulla validità della notifica, non ammette il meccanismo di rinnovazione di cui all'art. 291 cod. proc. civ. ma neppure impedisce che l'intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta; se, invece, mancando il deposito dell'avviso (unitamente al ricorso o successivamente, in base all'art. 372 c.p.c.), l'intimato non si sia costituito, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile

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