CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2018, n. 15185 – Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 giugno 2018, n. 15185 Tributi - Accertamento - Contenzioso tributario - Notifica a mezzo posta - Termine di costituzione in giudizio Rilevato che Con sentenza in data 12 gennaio 2016 la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. [...]