CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2018, n. 15131

Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Litisconsorzio – Contenzioso tributario

Ritenuto che

L’Agenzia ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio sez. di Latina n. 4677/39/16 dep. 20.6.2016, che in controversia sulla impugnazione da parte di G.S., socia al 40% della “M. sas di Cesarano M.R. & C.”, ora M. s.r.l., di avviso di accertamento per Irpef anno 2006, accoglieva l’appello della contribuente, in riforma della sentenza di primo grado, per essere stata decisa in senso favorevole alla società la vertenza su avviso di accertamento collegato, che “travolge inevitabilmente pure l’accertamento nei confronti dei soci. Né consta o ha altrimenti dedotto l’Ufficio di avere impugnato la predetta sentenza”.

La contribuente si costituisce con controricorso.

Il Collegio autorizza la redazione in forma semplificata della motivazione.

Considerato che

1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 5 TUIR.

2. Col secondo motivo si denunzia violazione di legge, ex art. 2909 c.c., per non avere la CTR ritenuto pregiudicante l’autorità di giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, in quanto l’avviso di accertamento del reddito di società di persone, pur se divenuto irretrattabile per mancata impugnazione da parte di quest’ultima, non può considerarsi definitivo in pregiudizio dei soci ai quali l’atto non è stato notificato.

3. Col terzo motivo si deduce violazione art. 295 c.p.c., per non avere la Commissione disposto la sospensione del giudizio, in attesa della formazione del giudicato sulla sentenza pregiudicante.

4. In via preliminare dev’essere rilevato il difetto del contraddittorio, per violazione del litisconsorzio necessario fra società di persone e soci, ex art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Nella specie, benché la ricorrente lamenti la mancata sospensione dell’attuale giudizio in forza dell’art. 295 c.p.c. in attesa della decisione ritenuta pregiudiziale, il difetto di integrità del contraddittorio dev’essere rilevato di ufficio, con le conseguenze di legge (Sezioni Unite n. 14815 del 2008; n. 25300 del 28/11/2014, n. 7789 e n. 27319 del 2016; n. 22135 del 2017, n. 14422/2017, n. 22135 del 2017).

4.1. Come chiarito dalla giurisprudenza citata, la norma di cui all’art. 295 c.p.c. sulla sospensione del processo non è utilizzabile nel rapporto tra l’accertamento nei confronti della società di persone e l’accertamento del reddito in capo al socio; infatti, quando le parti del processo non sono le stesse (nel processo pregiudiziale: la società, in quello pregiudicato il socio) la sentenza avente ad oggetto il reddito della società non può avere l’efficacia vincolante propria del giudicato nei confronti dei soci che non abbiano partecipato e non abbiano avuto la possibilità di partecipare al relativo processo.

4.2. Più radicalmente, poi, se il socio ricorrente non contesta la propria qualità o la propria quota di partecipazione alla società ma l’accertamento del reddito, il rapporto di pregiudizialità non è configurabile, perché l’accertamento, più che essere graduale, è unico, sicché ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario, derivante dalla unicità dell’accertamento sia nei confronti della società che nei confronti dei soci.

4.3. Il rimedio della sospensione per pregiudizialità è efficace infatti quando la progressione pregiudiziale si sviluppi tra le stesse parti e si presti al frazionamento in separati processi, mentre quando si è in presenza di un rapporto giuridico plurisoggettivo sul versante passivo, ma sostanzialmente unico, i cui presupposti devono essere ricostruiti attraverso un percorso logico-giuridico unitario, l’accertamento giudiziario non può che essere unico, nei confronti di tutti i soggetti interessati.

4.4.Né ricorrono nella fattispecie le condizioni (come individuate dalla giurisprudenza: ex plurimis, Cass. n. 3830/2010), di una ricomposizione sostanziale dell’unicità della causa. Consegue che l’accertato difetto del simultaneus processus nei gradi di merito, peraltro rilevabile d’ufficio da questo giudice, comporta la nullità della sentenza impugnata e dell’intero processo.

5. I motivi proposti restano, dunque, assorbiti e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla C.T.P. di Latina, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.