CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 novembre 2018, n. 31085 – Per il periodo antecedente l’entrata in vigore il d.lgs. n. 150 del 2009 ai procedimenti disciplinari dei docenti della scuola pubblica si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 100 a 123 del d.P.R. n. 3 del 1957
"per il periodo antecedente l'entrata in vigore il d.lgs. n. 150 del 2009 ai procedimenti disciplinari dei docenti della scuola pubblica si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 100 a 123 del d.P.R. n. 3 del 1957. Infatti, l'art. 55, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede per i procedimenti disciplinari di tale categoria di personale un regime particolare, diverso rispetto a quello stabilito per la generalità dei dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 165, basato sull'inapplicabilità delle norme del TU n. 3 del 1957, con la decorrenza stabilita dall'art. 72, comma 4, dello stesso d.lgs. Tale particolare disciplina, attraverso il rinvio all'art. 507 del d.lgs. n. 297 del 1994, richiama gli artt. da 100 a 123 del d.P.R. n. 3 del 1957, cui fa riferimento l'art. 507 medesimo, al quale fanno rinvio anche tutti i CCNL del Comparto Scuola nel periodo considerato, a partire da quello per il quadriennio 1994-1997. Ne consegue che, nel periodo indicato, continua a trovare applicazione l'art. 120 del d.P.R. n. 3 del 1957, secondo cui il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto «senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto»"