Archivi annuali: 2018

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 novembre 2018, n. 29706 – In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’art. 7, comma 1, del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, identifica il presupposto impositivo nel “mezzo pubblicitario”, inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi e di migliorare l’immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 novembre 2018, n. 29706 Tributi locali - Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni - Accertamento - Riscossione Ragioni della decisione La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2018, n. 29593 – L’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto d’interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l’interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall’eventualità che l’accoglimento dell’impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico

in tema di contenzioso tributario, l'art. 53, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992, secondo cui l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., con la conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l'obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parti pretermesse, sia ormai decorso il termine per l'impugnazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 novembre 2018, n. 29363 – L’art. 2 della legge n. 297 del 1982 e l’art. 2 del d.lgs. n. 82 del 1990, si riferiscono all’ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto

l'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 82 del 1990, si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l'Inps, che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 I. 297/1982

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 51321 depositata il 12 novembre 2018 – La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, come nel caso che ci occupa, non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

in tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 novembre 2018, n. 29954 – Licenziamento disciplinare – Accordo bonario per la definizione della controversia

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 novembre 2018, n. 29954 Licenziamento disciplinare - Contestazione - Danno - Accordo bonario per la definizione della controversia Rilevato che, con ordinanza del 3.6.2014, il Tribunale di Sulmona, in parziale accoglimento della domanda proposta da L.D.M. nei confronti della C. Centro Italia diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 novembre 2018, n. 29920 – Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell’art. 435, comma 3 cod. proc. civ., deve intercorrere tra la data di notifica dell’atto di appello e quello dell’udienza di discussione, non comporta l’improcedibilità dell’impugnazione

Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell'art. 435, comma 3 cod. proc. civ., deve intercorrere tra la data di notifica dell'atto di appello e quello dell'udienza di discussione, non comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, come nel caso di omessa o inesistente notificazione, bensì la nullità di quest'ultima, sanabile "ex tunc" per effetto di spontanea costituzione dell'appellato o di rinnovazione, disposta dal Giudice ex art. 291 cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 novembre 2018, n. 29919 – I soggetti affetti da patologie irreversibili che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento sono esonerati dall’obbligo di presentarsi alla visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione

i soggetti affetti da patologie irreversibili che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono esonerati dall'obbligo di presentarsi alla visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione, e che alcun onere di produzione documentale incombe sugli stessi, atteso che l'art. 1, comma sesto, succitato, fà espresso riferimento all'esame della "documentazione in atti

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