CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 novembre 2018, n. 29919
Prestazioni assistenziali – Indennità di accompagnamento – Revoca – Mancata presentazione alla visita di verifica – Omessa giustificazione
Rilevato che
l’INPS ricorre avverso la sentenza n. 433, depositata in data 20/9/2012, con la quale la Corte d’appello di Bologna ha riformato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso avanzato da B.G. per la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti a mezzo dei quali l’INPS aveva dapprima sospeso e poi revocato l’indennità di accompagnamento a suo tempo assentita a favore del B.;
la vicenda processuale può così sintetizzarsi: 1) con nota del marzo 2009 l’INPS aveva invitato il B. a trasmettere la documentazione sanitaria attestante lo stato invalidante ai sensi dell’art. 80 della l. n. 133/08, onde consentire all’Istituto di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti l’esonero dalla visita di revisione; 2) a seguito di ciò il B. ebbe a produrre la certificazione resa dalla Commissione di prima istanza e gli ulteriori certificati della Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile; l’INPS fissò, quindi, una visita di revisione alla quale fecero seguito la sospensione della prestazione ed infine la revoca della stessa, fondate sulla mancata presentazione dell’assistito alla visita di verifica, senza alcuna giustificazione fornita dall’interessato, giustificazione, richiesta nella nota di convocazione per la visita di revisione;
in particolare, per quanto qui rileva, la Corte territoriale basava la pronuncia di riforma sull’insussistenza dei presupposti utili a sostanziare l’obbligo in capo all’assistito di presentarsi alle visite di revisione disposte dall’INPS; ;
avverso tale pronuncia ricorre l’INPS affidandosi ad un unico motivo;
B.G. ritualmente intimato non si è costituito.
Considerato che
1. con l’unico motivo di ricorso l’Istituto previdenziale denuncia in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 80, terzo comma, della legge n. 133/2008, dell’art. 1,comma 6, del D.M. Ministero Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 29 gennaio 2009, nonché del D.I. del 2 agosto 2007;
2. nello specifico parte ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia erroneamente riconosciuto il diritto del B. all’esonero della visita medica di verifica delle condizioni di permanenza dei requisiti per beneficiare della indennità di accompagnamento;
3. le censure dedotte dall’Istituto risultano infondate per le considerazioni che seguono;
4. il quesito sul quale deve pronunciarsi il Collegio, consiste, nello stabilire quali siano, una volta riconosciuto in capo all’assistito il diritto alla prestazione assistenziale e/o previdenziale, i presupposti che legittimano la mancata presentazione dello stesso alla visita di verifica disposta dall’INPS;
5. il perimetro normativo entro cui si colloca la problematica in disamina è dato dall’art. 80, comma 3°, del D.L. n. 112 del 2008 che così dispone: <<nei procedimenti di verifica finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l’INPS, dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l’interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l’invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l’INPS provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima <<sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie irreversibili per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici>>;
6. l’art. 1, comma 6, del decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, emanato in attuazione del predetto art. 80 del DL n. 112/2008, prevede a sua volta che, i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007, inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della menomazione, previo esame della documentazione agli atti;
7. ciò posto, dal tenore letterale delle disposizioni dianzi richiamate si evince, inequivocabilmente che, nel caso quale quello che occupa, i soggetti affetti da patologie irreversibili che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento sono esonerati dall’obbligo di presentarsi alla visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione, e che alcun onere di produzione documentale incombe sugli stessi, atteso che l’art. 1, comma sesto, succitato, fà espresso riferimento all’esame della “documentazione in atti“;
8. a ciò aggiungasi che l’assistito ha, comunque, dedotto di aver prodotto documentazione proveniente da uffici pubblici, e tale circostanza non è stata contestata da parte ricorrente;
9. tale soluzione esegetica appare consona alle finalità perseguite dalle disposizioni sopra richiamate che tendono ad evitare per l’Istituto previdenziale il ricorso ad inutili ed onerose procedure di verifica delle invalidità legittimanti l’erogazione delle prestazioni, a fronte di patologie irreversibili e di particolare gravità;
10. la Corte territoriale, ha, quindi, correttamente interpretato la normativa disciplinante la materia oggetto del gravame che occupa, di conseguenza il ricorso in epigrafe va rigettato. La mancata costituzione in giudizio della parte intimata esonera il Collegio dalla pronuncia sulle spese del giudizio. Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis, dello stesso art. 13.
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