CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16858 depositata il 13 giugno 2023 – Il giudice adito per il riconoscimento dell’indennità prevista in favore del personale universitario non medico in servizio presso le strutture sanitarie indicate dagli artt. 1 della legge n. 200 del 1974 e 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (c.d. indennità De Maria) è tenuto a verificare se i soggetti richiedenti svolgano effettivamente detto servizio presso le menzionate strutture sanitarie; una volta accertato ciò, diviene irrilevante appurare se le loro mansioni abbiano contenuto assistenziale e se siano caratterizzate da un imprescindibile raccordo con l’attività medica, così da essere di supporto ad essa, poiché tali mansioni, pur non essendo strettamente sanitarie o di cura e, quindi, assistenziali in senso tradizionale, vanno considerate, comunque, funzionali alla detta attività