CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2022, n. 8040
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo – Illegittimità – Indennità di servizio estero – Computo – Concetto di “retribuzione globale di fatto”
Rilevato che
La Corte di Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, ha negato che nella liquidazione delle retribuzioni globali di fatto dovute per il periodo dal 28.3.2003 al 3.4.2004 alla lavoratrice F. E.M., in ragione del giudicato intervenuto sulla illegittimità del licenziamento alla stessa irrogato per giustificato motivo soggettivo, andasse computata l’indennità di servizio estero (cd. ISE).
Per quello che qui rileva, la Corte territoriale, negata la natura retributiva dell’emolumento ed affermatane quella indennitaria, connessa alle particolari modalità della prestazione resa all’estero (maggior costo della vita e quindi degli alloggi, servizi, beni di consumo, corso dei cambi, etc.), rimarcato che la retribuzione globale di fatto va commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione, tuttavia, dei compensi eventuali, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi carattere indennitario, ha conseguentemente concluso che nella retribuzione globale di fatto non vada computata l’indennità di servizio estero.
Ha altresì precisato che alla medesima conclusione, quanto alla vicenda specifica in esame, si giunge anche seguendo un diverso iter argomentativo.
Il giudice di appello ha infatti evidenziato che la lavoratrice, nel periodo innanzi emarginato, non fruiva affatto della indennità di servizio estero, essendo già stata ritrasferita d’ufficio a Roma, di modo che, evidentemente, detto emolumento non poteva in alcun modo trovare ingresso nel computo della retribuzione globale di fatto.
Soggiungeva, altresì, la Corte territoriale che il trasferimento d’ufficio della lavoratrice in Italia non era stato fatto oggetto di impugnativa giudiziale.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la lavoratrice, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso l’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane).
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 171, comma 1, d.P.R. n. 18 del 1967 e dell’art. 23, comma 1, del d. lgs. n. 62 del 1998, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Si sostiene che il concetto di retribuzione globale di fatto è nozione comprensiva di tutte le poste ed indennità in godimento prescindendo dalla natura retributiva o indennitaria degli emolumenti ricevuti.
2. Con il secondo motivo viene sanzionato, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti ovvero che la mancata percezione dell’indennità ISE, nel caso di specie, sia stata conseguenza di un trasferimento disposto d’ufficio dal Ministero.
3. Quanto al primo motivo, premesso che la doglianza va esattamente ricollocata nell’alveo del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., anziché nel n. 4, si rileva che il nucleo della questione posta all’attenzione del giudice di legittimità attiene alla computabilità dell’ISE (indennità di servizio estero) ex art. 171 d.P.R. n. 18 del 1967 nella retribuzione globale di fatto.
A tal riguardo, premessa la natura risarcitoria dell’indennità liquidata in conseguenza dell’accertata illegittimità del licenziamento (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19825/2011), quanto alla sua commisurazione, ritiene questa Corte, in adesione al costante orientamento del giudice di legittimità (si vedano, tra le tante, Cass. n. 27750/2020, conf. alla precedente Cass. n. 15066/2015), che la nozione di “retribuzione globale di fatto” non possa che rimandare a quella che il lavoratore avrebbe ricevuto se avesse lavorato, con esclusione dei compensi eventuali, di cui non sia certa la percezione, di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione stessa ed aventi carattere occasionale o eccezionale.
Il concetto di “retribuzione globale di fatto”, insomma, rinvia sinallagmaticamente al compenso che il lavoratore percepisce in conseguenza del “normale” svolgimento di una prestazione, senza che possano quindi essere valorizzate ulteriori indennità connesse non all’attività lavorativa svolta, ma ad altri parametri (per esempio, rimborso per oneri di trasferimento, di sede, etc.), emolumenti volti a compensare non la maggiore gravosità/difficoltà della prestazione, ma altri disagi, come – ad esempio – quelli connessi al trasferimento, ai viaggi, alla locazione di un immobile nel nuovo luogo di lavoro, etc. Conclusivamente, nel concetto di retribuzione globale di fatto vanno ricomprese solo le poste retributive e nemmeno tutte, dovendosi, come detto, escludersi quelle aventi carattere occasionale o eccezionale.
Tanto premesso, è evidente che il primo passo a compiersi è verificare la natura della cd. I.S.E.
Esclusa la natura corrispettiva e retributiva della stessa, infatti, dovrà anche, alla luce di quanto innanzi, escludersene la computabilità nella retribuzione globale di fatto.
A tal riguardo, sovviene l’insegnamento di Cass. n. 14112/2016 (cui va data continuità), che ha negato la natura retributive dell’indennità di servizio estero in quanto finalizzata a sopperire agli oneri derivanti dalla permanenza nella sede straniera.
Ne consegue che, negata la natura corrispettiva quindi retributiva dell’indennità di cui all’art. 171 d.P.R. n. 18 del 1967, ne va esclusa la rilevanza al fine della commisurazione del parametro risarcitorio in discussione.
Del resto, nella già citata Cass. n. 14112/2016, proprio in un giudizio avente ad oggetto la misura del risarcimento del danno patrimoniale subito dal dipendente illegittimamente ritrasferito in Italia, si era già similmente evidenziato che l’indennità ISE non concorre a determinare il danno non patrimoniale subito dal dipendente illegittimamente richiamato presso la sede centrale.
In alter parole, è irrilevante nel caso in oggetto stabilire se il ritorno in Italia di parte ricorrente fosse stato disposto legittimamente o meno.
Alla luce di quanto innanzi, il primo motivo va rigettato.
4. Del pari è infondato e va rigettato il secondo motivo.
Negata la computabilità dell’ISE nella retribuzione globale di fatto, non ha alcun rilievo la circostanza che la lavoratrice ne godesse o meno in relazione al periodo per cui è causa.
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
6. Le spese di lite vengono compensate in ragione del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata, con riferimento alla natura non retributiva della indennità di servizio estero, in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.
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