CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 novembre 2018, n. 29706
Tributi locali – Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni – Accertamento – Riscossione
Ragioni della decisione
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 1704/2/2016, depositata il 23 marzo 2016, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettò l’appello proposto dalla I.C.A.S.r.l. (di seguito I.C.A.) quale concessionaria per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in nome e per conto del Comune di Magenta, nei confronti di P.C. S.p.A., avverso la sentenza della CTP di Milano, che aveva accolto il ricorso della società, svolgente attività di prestazione di servizi pubblicitari, avverso avviso di accertamento relativo all’imposta sulla pubblicità per l’anno 2012.
Avverso la sentenza della CTR l’I.C.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui resiste con controricorso la P.C. S.p.A., ulteriormente illustrato da memoria critica alla proposta del relatore depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 7, comma 1 e 6 del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la pronuncia impugnata ritenuto che il calcolo dell’imposta comunale della pubblicità, nel caso di specie relativo a più frecce direzionali pubblicizzanti aziende diverse facenti parte di un unico pannello, dovesse essere riferita all’intera superficie del pannello anziché calcolata autonomamente su quella di ciascuna singola freccia pubblicitaria.
1.1. Il motivo è manifestamente fondato.
La pronuncia impugnata non ha fatto applicazione del principio affermato da Cass. sez. 5, 12 gennaio 2012, n. 252, secondo il quale «In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’art. 7, comma 1, del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, identifica il presupposto impositivo nel “mezzo pubblicitario”, inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi e di migliorare l’immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti aziende diverse, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo».
1.2. Giova in primo luogo rilevare che la fattispecie esaminata dalla pronuncia impugnata è identica a quella esaminata dal precedente citato di questa Corte, mentre è estranea alla problematica in esame l’ipotesi di più messaggi omogenei di cui all’art. 7, comma 5 del d. lgs. n. 507/1993, collocati in connessione, su cui pure si sofferma la controricorrente nella memoria depositata in atti.
1.3. Questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 2 maggio 2018, n. 10459), ha, di recente, riaffermato il principio di diritto di cui dalla succitata pronuncia, osservando che esso trova fondamento nell’interpretazione sistematica della citata norma di cui all’art. 7, comma 1 e 2 del d. lgs. n. 507/1993, in relazione all’art. 6, comma 2 del citato decreto, che estende al soggetto nel cui interesse è diffuso il messaggio pubblicitario la solidarietà per l’obbligazione tributaria posta a carico del titolare o comunque di colui che ha la disponibilità del “mezzo pubblicitario”; previsione, quest’ultima, che, come espresso dalla succitata sentenza, non può che trovare «esclusiva giustificazione razionale nell’indissolubile legame tra “mezzo” e “messaggio” pubblicitario individuato come fondamento del presupposto d’imposta», ovvero nell’unicità di percezione del messaggio in relazione al mezzo che lo veicola.
2. La sentenza impugnata, che si è discostata dal suddetto principio, va per l’effetto cassata, con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, che, nell’uniformarsi al principio di diritto sopra trascritto, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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