COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Sicilia sentenza n. 3299 sez. XIV depositata il 27 maggio 2019 – Sulla base delle norme del Codice Antimafia non pare possa revocarsi in dubbio circa la necessità di attribuire la qualifica di “creditore” assoggettato alla procedura di verifica ex articolo 57 e seguenti del decreto legislativo 159/11 anche all’ente comunale impositore non essendo stata prevista alcuna esclusione in tal senso
il sistema disciplinato dal Codice Antimafia non pare possa revocarsi in dubbio circa la necessità di attribuire la qualifica di "creditore" assoggettato alla procedura di verifica ex art. 571 seguenti d.lgs. 159/2011 anche all'ente comunale impositore non essendo stata prevista alcuna esclusione in tal senso e non essendovi ragione alcuna di trattare diversamente il credito tributario, generalmente considerato, rispetto agli altri crediti eventualmente sussistenti