Archivi annuali: 2019

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 aprile 2019, n. 9224 – Istanza di rimborso – Redditi da partecipazione – Detrazioni sul reddito di impresa

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 aprile 2019, n. 9224 Tributi - Accertamento - Istanza di rimborso - Redditi da partecipazione - Detrazioni sul reddito di impresa Rilevato che 1. l'Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi contro la società (...) s.r.l. in liquidazione (di seguito G. N.) per la cassazione della sentenza n. 1324/2/2012 [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 aprile 2019, n. 9218 – IVA esente anche le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 aprile 2019, n. 9218 Tributi - Accertamento - Dichiarazioni fiscali - Riscossione - Prestazioni sanitarie - Ricorso per Cassazione Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 7 ottobre 2011, di reiezione dell'appello dalla medesima [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 aprile 2019, n. 9215 – Iva ai fini del riconoscimento dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto alle prestazioni accessorie, fra cui i servizi di trasporto, è condizione necessaria e sufficiente che il loro valore sia compreso nella base imponibile, non essendo richiesto che tali prestazioni siano state effettivamente assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in dogana, all’atto dell’importazione

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 aprile 2019, n. 9215 Imposte indirette - IVA - Accertamento - Dichiarazione di operazioni non imponibili - Riscossione Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata il 28 settembre 2010, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 marzo 2019, n. 8990 – Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione

Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 aprile 2019, n. 9262 – Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 aprile 2019, n. 9262 Reddito d’impresa - Accertamento - Studi di settore - Dichiarazioni fiscali al netto del compenso dell’amministratore - Valutazione delle prove Ritenuto in fatto 1.L'Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti della Calzature G. s.r.l., per l'anno 2006, a seguito di un accesso, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 aprile 2019, n. 9257 – La motivazione per relationem della sentenza di appello è illegittimo qualora il giudice di merito non compia, o compia inadeguatamente, una disamina logica e giuridica degli elementi dai quali trae il proprio convincimento, rinviando genericamente e acriticamente alle motivazioni di altro giudice o al quadro probatorio acquisito

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 aprile 2019, n. 9257 Contenzioso tributario - Accertamento - Riscossione - Motivazioni del contraddittorio - Legittimità Rilevato che La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, (di seguito, per brevità, CTR), ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate confermando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma (di seguito per brevità, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 aprile 2019, n. 9252 – La determinazione della base imponibile delle società di capitali, ai fini della dichiarazione fiscale, di regola, è ispirata al criterio della “dipendenza”, ovverosia della “derivazione” dal risultato del conto economico, redatto in conformità ai canoni del codice civile e dei principi contabili nazionali, sicché, nella stessa dichiarazione, la quota di ammortamento di un bene strumentale è senz’altro deducibile, anche per le annualità durante le quali, a causa di un factum principis, non ne sia stato possibile l’utilizzo

In tema di determinazione del reddito di impresa, le quote di ammortamento del costo dei beni sono deducibili, ai sensi dell'art. 67, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (attuale art. 102 TUIR), purché i costi siano sostenuti in funzione della produzione di ricavi e, dunque, a condizione che i beni acquistati siano non soltanto strumentali alla specifica attività aziendale ma anche effettivamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che i componenti negativi, costituiti dall'ammortamento dell'avviamento e dalle quote degli ammortamenti ordinari, potessero essere portati in deduzione dalla società contribuente, successivamente alla messa in liquidazione ed alla cessione dell'azienda).

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 aprile 2019, n. 9220 – In tema di IVA, ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica

in tema di IVA, in base alla disciplina dettata dagli artt. 4, secondo comma, n. 1, e 19 del d.P.R 26 ottobre 1972, n. 633 (ed anche alla luce della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia), mentre le cessioni di beni da parte di una società di capitali sono da considerare in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa, in ordine invece agli acquisti di beni occorre accertare, ai fini della detraibilità dell'imposta, che dette operazioni passive siano effettivamente inerenti all'esercizio dell'impresa, cioè compiute in stretta connessione con le finalità imprenditoriali, senza tuttavia che sia richiesto il concreto esercizio dell'impresa, con la conseguenza che la detrazione dell'imposta spetta, ricorrendo la detta condizione, anche nel caso di assenza di compimento di operazioni attive. Se l'inerenza di un'operazione ai fini IVA comporta che essa sia funzionale all'attività imprenditoriale formalizzata nell'oggetto sociale, è tuttavia tale anche quella finalizzata alla costituzione delle condizioni necessarie perché l'attività tipica possa concretamente iniziare, e quindi anche le attività meramente preparatorie che per definizione vengono poste in essere in una fase in cui non vi è ancora produzione di ricavi

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