CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 aprile 2019, n. 9209 – In caso di conferimento in una società di beni immobili, diritti immobiliari od aziende, la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro va determinata deducendo dai beni e diritti conferiti solo ed unicamente le passività e gli oneri inerenti all’oggetto del trasferimento stesso e non anche le passività e gli oneri che, pur gravanti sull’immobile conferito, non possono dirsi assunte dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 aprile 2019, n. 9209 Tributi - Imposta di registro - Immobili - Valore reale del bene - Art. 50, DPR n. 131/1986 Rilevato che: 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR della Lombardia ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Bergamo, [...]