Archivi annuali: 2019

AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 14 febbraio 2019, n. 37456 – Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2019-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF

AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 14 febbraio 2019, n. 37456 Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Redditi 2019-PF" e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF Dispone: Trasmissione telematica dei dati relativi al modello di dichiarazione [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 febbraio 2019, n. 4627 – La retribuzione pensionabile equivale alla retribuzione imponibile, mentre il criterio di cassa per il pagamento dei contributi dovuti in relazione a gratifiche, conguagli e premi, stabilito per il pagamento dei contributi dovuti in relazione a gratifiche, conguagli e premi, stabilito dal d.lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 9, può operare soltanto per i normali rapporti in corso ma non per quelli cessati prima del mese di corresponsione delle stesse somme

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 febbraio 2019, n. 4627 Rapporto di lavoro - Pubblici servizi di trasporto - Pensione di anzianità - Requisiti - Contribuzione Fatti di causa 1. A.D., già iscritto al soppresso fondo degli addetti ai pubblici servizi di trasporto ed in possesso dei requisiti per godere della pensione di anzianità, si [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 febbraio 2019, n. 4431 – Costituisce vizio di omessa pronuncia l’omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda e su un’eccezione di parte o su un’istanza che richieda una statuizione di accoglimento o rigetto, tale da dare luogo all’inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto

Nel rito del lavoro, poi, la preclusione in appello di un'eccezione nuova sussiste nel solo caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado, abbia introdotto in secondo grado un nuovo tema di indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7005 depositata il 13 febbraio 2019 – La falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata

la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi ultimi siano economicamente apprezzabili, osservando che anche una indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l'amministrazione pubblica.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 febbraio 2019, n. 3802 – L’indebito pensionistico I.N.P.S., per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile all’ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all’I.N.P.S.

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 febbraio 2019, n. 3802 Indebito pensionistico - Modificazione dei redditi percepiti - Recupero - Verifica Fatti di causa 1. La Corte d'Appello di Firenze, riformando con sentenza n. 369/2013 la decisione di primo grado resa dal Tribunale della stessa città, ha ritenuto ripetibile l'indebito pensionistico formatosi a carico di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4414 – IVA – Immissione in libera pratica senza immediata applicazione dell’imposta – Transito della merce dal deposito IVA

"al fine di evitare l'immediato assolvimento dell'imposta per l'immissione in libera pratica di beni non comunitari occorre la loro introduzione fisica e non solo virtuale in depositi fiscali", deponendo in tal senso non solo la lettera del 4° co. lett.b) dell'art.50bis nella parte in cui si riferisce alla necessità dell'introduzione dei beni importati in un deposito IVA ed il co.6° laddove si riferisce alla successiva estrazione degli stessi dal deposito, ma altresì l'implicito ma essenziale collegamento del beneficio alla realizzazione di un contratto di deposito che, secondo la normativa civilistica, contempla la realità del rapporto e, quindi, la materiale presa in carico dei beni, restando perciò insufficiente il loro sommario esame e verifica senza una pur breve introduzione nei locali all'uopo destinati ed autorizzati; ed ancora il riferimento alla custodia dei beni medesimi contenuta sia nel Io co. Dell’articolo, sia sub e) ed h) del medesimo co.4°. Ciò che tuttavia maggiormente rileva è che questa Corte, nei menzionati precedenti, ha evidenziato come il riferimento alla realità del deposito si evinca in modo inequivoco dalla disciplina comunitaria, e precisamente dagli artt.98-101 Reg. CEE 2913/1992, che definiscono come deposito doganale, sia pubblico che privato, il luogo ove le merci possono essere immagazzinate, e disciplinano (art.101) gli obblighi del depositario (vigilanza delle merci e rispetto delle norme relative alla loro conservazione); addirittura l'art.107 prevede che la registrazione e l'iscrizione in contabilità delle merci depositate siano operazioni successive all'introduzione delle stesse nei deposito, così implicitamente postulando che le operazioni di registrazione abbiano per presupposto l'ingresso delle merci in magazzino

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4412 – Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica

in tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico: pertanto, qualora all'atto sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall'art. 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890 non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4393 – In tema di tributi doganali, l’applicazione del regime di esenzione o riduzione daziaria presuppone la regolarità formale e sostanziale della documentazione relativa all’origine e/o alla provenienza della merce

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4393 Accertamento - Tributi - Dazi antidumping - IVA - Importazioni di merci - Sanzioni - Contenzioso tributario Rilevato che 1. Con la sentenza n.177/15/12 del 27/06/2012, la CTR della Campania accoglieva l'appello principale proposto dall'Agenzia delle dogane avverso la sentenza n. 455/20/11 della CTP di [...]

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