CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 febbraio 2019, n. 4076 – Il licenziamento collettivo intimato in violazione dei criteri (contrattuali o legali) di scelta, ancorché all’esito di una procedura svoltasi nel pieno rispetto degli obblighi di cui all’art. 4 della legge n. 223/1991, si risolve pur sempre in un atto di recesso individuale ingiustificato
la violazione delle procedure (in coerenza con l'espressa previsione di una possibilità di sanatoria di tali vizi «ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo») viene ora sanzionata con l'obbligo del pagamento della indennità risarcitoria onnicomprensiva da un minimo di 12 ad un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione, così come prevista dal quinto comma del nuovo art. 18. Solo per la violazione della forma scritta rimane, come per il licenziamento individuale, la previsione dell'applicazione della tutela reintegratoria piena, quale regolata dal primo comma del nuovo testo dell'art. 18 St. lav.