Archivi annuali: 2019

MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 25 gennaio 2019 – Modalità di attribuzione alla Regione Siciliana della compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto

MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 25 gennaio 2019 Modalità di attribuzione alla Regione Siciliana della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto Art. 1 Oggetto 1. A decorrere dall'anno 2017 alla Regione Siciliana viene attribuito un importo pari ai 3,64 decimi dell'imposta sul valore aggiunto - IVA afferente all'ambito regionale, determinato con riferimento al gettito maturato nel [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 febbraio 2019, n. 3265 – TARSU – Condizioni per l’applicabilità della riduzione della tariffa per irregolare attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani – Capacità espansiva del giudicato tributario

La sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato, dunque, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicché, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorché, siano coinvolti tratti storici comuni

Applicazione alle cooperative sociali della disciplina in materia di impresa sociale di cui al Decreto Legislativo 112/2017 e s.m.i. – Richieste di parere da parte delle Associazioni di rappresentanza – MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 31 gennaio 2019

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 31 gennaio 2019 Applicazione alle cooperative sociali della disciplina in materia di impresa sociale di cui al Decreto Legislativo 112/2017 e s.m.i. - Richieste di parere da parte delle Associazioni di rappresentanza. La disciplina introdotta con il decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 recante "Revisione della [...]

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Comunicato 05 febbraio 2019 – Approvazione della delibera n. 99/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 21 settembre 2018

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 05 febbraio 2019 Approvazione della delibera n. 99/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 21 settembre 2018 Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0000349/MED-L-113 del 10 gennaio 2019 è stata [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3374 – Qualora il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità

si è ritenuto inammissibile l'appello quando l'appellante si richiami genericamente alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado o ad altri scritti difensivi (Cass. 11 ottobre 2006, n. 21816); così come si è ritenuto non assolto l'onere di specificazione dei motivi di appello imposto dall'art. 342 cod. proc. civ., con il semplice richiamo "per relationem" alla comparsa conclusionale di primo grado (Cass. 20 settembre 2002, n. 13756). Dopo l'intervento delle Sezioni Unite (Cass. SU 22 maggio 2012 n. 8077) a composizione del contrasto in ordine all'ambito dei poteri della Corte di legittimità, "Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 366, cod. proc. civ., n. 6, e 395, cod. proc. civ., n. 4)". Il principio, che il Collegio condivide, ha avuto seguito con una applicazione proprio relativa all'art. 342, cod. proc. civ., essendosi affermato che "Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio attinente all’applicazione dell'art. 342, cod. proc. civ., in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Comunicato 05 febbraio 2019 – Approvazione della delibera n. 49/VIIIcda adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (ENPAV) in data 27 settembre 2018

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 05 febbraio 2019 Approvazione della delibera n. 49/VIIIcda adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (ENPAV) in data 27 settembre 2018 Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0000355/VET-L-78 del 10 gennaio 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3297 – Legittima l’attribuzione delle rendite osservando che il contribuente non ha impugnato le rendite catastali nei termini previsti dal comma 33 dell’art. 2 del D.L. 262/2006, a mente del quale i ricorsi ex art. 2 del D.Lgs. 546/1992 possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. del comunicato recante l’elenco dei comuni per i quali è stata completata l’operazione di aggiornamento delle rendite

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3297 Tributi locali - ICI - Terreni agricoli - Rendite catastali - Aggiornamento - Termini di notificazione Rilevato che 1.- M.E. ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'ICI 2007, per terreni agricoli siti nel Comune di Carinola, deducendo l'errata determinazione della base imponibile e delle rendite [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3294 – La dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale giustifica l’emissione dell’avviso di accertamento senza l’osservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000

la riunione dei due procedimenti sana ogni vizio relativo all'integrità del contraddittorio tra società di persone e soci. Si condivide infatti l'orientamento già espresso da questa Corte secondo cui nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative a società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei relativi effetti a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio

Torna in cima