Archivi annuali: 2021

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 novembre 2021, n. 37018 – In tema di imposta di successione, il contribuente può procedere alla rettifica di errori di qualsiasi genere, contenuti nella dichiarazione, anche dopo la scadenza del termine per la presentazione, di cui all’art. 31 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e s., e con effetti diversi, a seconda che la modifica abbia luogo prima della notificazione dell’avviso di liquidazione della maggiore imposta, ovvero successivamente alla stessa

In tema di imposta di successione, il contribuente può procedere alla rettifica di errori di qualsiasi genere, contenuti nella dichiarazione, anche dopo la scadenza del termine per la presentazione, di cui all'art. 31 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e s., e con effetti diversi, a seconda che la modifica abbia luogo prima della notificazione dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta, ovvero successivamente alla stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2021, n. 36583 – L’IVA infra Gruppo venendo in rilievo una procedura che semplifica gli obblighi di dichiarazione e di versamento del tributo, in quanto consente compensazioni infragruppo altrimenti escluse, è necessario, ai fini dell’adesione al relativo regime, che il contribuente manifesti espressamente di volersene avvalere con espressa dichiarazione di volontà, senza che possa darsi l’equipollenza di alcun comportamento concludente

L'IVA infra Gruppo venendo in rilievo una procedura che semplifica gli obblighi di dichiarazione e di versamento del tributo, in quanto consente compensazioni infragruppo altrimenti escluse, è necessario, ai fini dell'adesione al relativo regime, che il contribuente manifesti espressamente di volersene avvalere con espressa dichiarazione di volontà, senza che possa darsi l'equipollenza di alcun comportamento concludente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2021, n. 36581 – L’accertamento della sussistenza di una contestazione (ovvero d’una non contestazione), rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, spetta al giudice del merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione

L'accertamento della sussistenza di una contestazione (ovvero d'una non contestazione), rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, spetta al giudice del merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 25 novembre 2021, n. C-334/20 – Un soggetto passivo può detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte per servizi pubblicitari ove una siffatta prestazione di servizi costituisca un’operazione soggetta all’IVA, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2006/112, e ove essa presenti un nesso diretto e immediato con una o più operazioni imponibili a valle o con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo, a titolo di sue spese generali, senza che sia necessario prendere in considerazione la circostanza che il prezzo fatturato per i suddetti servizi sia eccessivo rispetto a un valore di riferimento definito dall’amministrazione finanziaria nazionale o che tali servizi non abbiano dato luogo a un aumento del fatturato di detto soggetto passivo

Un soggetto passivo può detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte per servizi pubblicitari ove una siffatta prestazione di servizi costituisca un’operazione soggetta all’IVA, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2006/112, e ove essa presenti un nesso diretto e immediato con una o più operazioni imponibili a valle o con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo, a titolo di sue spese generali, senza che sia necessario prendere in considerazione la circostanza che il prezzo fatturato per i suddetti servizi sia eccessivo rispetto a un valore di riferimento definito dall’amministrazione finanziaria nazionale o che tali servizi non abbiano dato luogo a un aumento del fatturato di detto soggetto passivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2021, n. 36577 – In tema di sanzioni per omesso o ritardato versamento delle imposte dovute, la riduzione prevista dall’art. 13, comma 1, seconda parte, d.lgs. n. 471 del 1997, riguarda solo l’ipotesi dell’inosservanza (lieve) rispetto all’originaria scadenza per il pagamento, come disciplinata dalle singole leggi d’imposta, e non il caso del ritardato versamento rispetto al momento di accertamento operato dall’Ufficio

In tema di sanzioni per omesso o ritardato versamento delle imposte dovute, la riduzione prevista dall'art. 13, comma 1, seconda parte, d.lgs. n. 471 del 1997, riguarda solo l'ipotesi dell'inosservanza (lieve) rispetto all'originaria scadenza per il pagamento, come disciplinata dalle singole leggi d'imposta, e non il caso del ritardato versamento rispetto al momento di accertamento operato dall'Ufficio, evenienza nella quale è applicabile, in caso di riscontro in sede di controllo formale, esclusivamente il beneficio di cui all'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997 ove il pagamento integrale di quanto richiesto sia eseguito entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla comunicazione ivi prevista

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato 25 novembre 2021 – firmato Protocollo d’Intesa con Confassociazioni per il Portale “inPA”

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Comunicato 25 novembre 2021 Portale "inPA", firmato Protocollo d’Intesa con Confassociazioni Si amplia ancora il bacino di inPA, il Portale nazionale del reclutamento nato per selezionare le professionalità necessarie a realizzare i progetti del Pnrr. Oggi a Palazzo Vidoni il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha firmato [...]

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