Archivi annuali: 2022

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 ottobre 2022, n. 28778 – In materia di prescrizione dell’azione restitutoria il relativo termine comincia a decorrere, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, precisandosi tuttavia che, ove la domanda sia proposta in sede di gravame, la prescrizione resta interrotta con effetti permanenti fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado a condizione però che la predetta richiesta sia stata espressamente formulata nell’atto di appello o nel corso del giudizio

In materia di prescrizione dell’azione restitutoria il relativo termine comincia a decorrere, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, precisandosi tuttavia che, ove la domanda sia proposta in sede di gravame, la prescrizione resta interrotta con effetti permanenti fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado a condizione però che la predetta richiesta sia stata espressamente formulata nell’atto di appello o nel corso del giudizio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2022, n. 28575 – L’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore (“in procedendo” o “in iudicando”) per cui è proposto, non può essere assolto “per relationem” con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata

L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata

Corte di Cassazione ordinanza n. 22449 depositata il 15 luglio 2022 – L’accertamento effettuato dall’Amministrazione finanziaria si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale. La prova contraria può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici

L'accertamento effettuato dall'Amministrazione finanziaria si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale. La prova contraria può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici

Corte di Cassazione ordinanza n. 22443 depositata il 15 luglio 2022 – In tema di atti di imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa di efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente, entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio

In tema di atti di imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa di efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente, entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio

Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, sezione n. 2, sentenza n. 471 depositata il 19 maggio 2022 – L’apposizione del codice QR, previsto dall’art. 23, comma 2-bis del codice dell’amministrazione digitale (cd. CAD), permette all’Amministrazione finanziaria di notificare via posta, al contribuente, la mera copia cartacea priva di sottoscrizione autografa dell’avviso d’accertamento informatico firmato digitalmente. Tale notifica produce i medesimi effetti che avrebbe quella del documento informatico originale

L’apposizione del codice QR, previsto dall’art. 23, comma 2-bis del codice dell’amministrazione digitale (cd. CAD), permette all’Amministrazione finanziaria di notificare via posta, al contribuente, la mera copia cartacea priva di sottoscrizione autografa dell’avviso d’accertamento informatico firmato digitalmente. Tale notifica produce i medesimi effetti che avrebbe quella del documento informatico originale

Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, sezione n. 1, sentenza n. 686 depositata il 17 maggio 2022 – Il provvedimento di omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore è soggetto ad imposta proporzionale essendo il concordato medesimo un atto giuridico avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale

Il provvedimento di omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore è soggetto ad imposta proporzionale essendo il concordato medesimo un atto giuridico avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato 04 ottobre 2022 – Spid gratuito a tutti i dipendenti pubblici

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Comunicato 04 ottobre 2022 Spid gratuito a tutti i dipendenti pubblici Identità digitale gratuita per tutti i dipendenti pubblici ancora sprovvisti di Spid. Il Dipartimento della Funzione pubblica ha firmato, all'esito di un avviso pubblico, un protocollo d’intesa con la società Lepida, grazie al quale ogni amministrazione potrà offrire ai propri [...]

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 04 ottobre 2022, n. 392 – Vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale – Funzioni di polizia giudiziaria – Personale dirigenziale

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 04 ottobre 2022, n. 392 Vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale - Funzioni di polizia giudiziaria - Personale dirigenziale Si ritiene opportuno fornire chiarimenti sul rilascio della tessera di riconoscimento di cui al decreto 14 novembre 2016 - recante "Adozione del logo dell'Ispettorato nazionale del lavoro e [...]

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