Archivi annuali: 2022

Corte di Cassazione ordinanza n. 22285 depositata il 15 luglio 2022 – Qualora l’amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimostrare la sua buona fede, ossia di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, rientra nella detta condotta diligente l’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità. al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva,  se  l’IVA  sia  già  stata  assolta  a  monte  da  altri  senza la possibilità di detrazione

Qualora l'amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest'ultimo dimostrare la sua buona fede, ossia di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, rientra nella detta condotta diligente l'individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità. al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva,  se  l'IVA  sia  già  stata  assolta  a  monte  da  altri  senza la possibilità di detrazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 22192 depositata il 13 luglio 2022 – La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio – e non prova vera e propria – sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, così come discrezionale è, poi, sia la riconvocazione del CTU a chiarimenti, sia la rinnovazione o l’integrazione delle operazioni peritali

La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio - e non prova vera e propria - sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, così come discrezionale è, poi, sia la riconvocazione del CTU a chiarimenti, sia la rinnovazione o l’integrazione delle operazioni peritali

Corte di Cassazione ordinanza n. 22190 depositata il 13 luglio 2022 – Qualora l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria

Qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria

Corte di Giustizia UE sentenza n. C-235/21 del 29 settembre 2022  – Un contratto di vendita con locazione finanziaria di ritorno, alla cui conclusione le parti non hanno fatto seguire l’emissione di una fattura, può essere considerato una fattura, ai sensi di tale disposizione, qualora tale contratto contenga tutte le informazioni necessarie affinché l’amministrazione finanziaria di uno Stato membro possa stabilire se nel caso di cui trattasi sono soddisfatti i requisiti sostanziali del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, circostanza che deve essere verificata dal giudice del rinvio

Un contratto di vendita con locazione finanziaria di ritorno, alla cui conclusione le parti non hanno fatto seguire l’emissione di una fattura, può essere considerato una fattura, ai sensi di tale disposizione, qualora tale contratto contenga tutte le informazioni necessarie affinché l’amministrazione finanziaria di uno Stato membro possa stabilire se nel caso di cui trattasi sono soddisfatti i requisiti sostanziali del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, circostanza che deve essere verificata dal giudice del rinvio

Corte di Cassazione ordinanza n. 22188 depositata il 13 luglio 2022 – L’enunciazione dei motivi di impugnazione e l’ampiezza dei profili contestati inerenti l’avviso impugnato connota, pertanto, il perimetro della cognizione attribuita al giudice tributario, determinando la causa petendi entro i cui confini si chiede l’annullamento dell’atto

L’enunciazione dei motivi di impugnazione e l’ampiezza dei profili contestati inerenti l’avviso impugnato connota, pertanto, il perimetro della cognizione attribuita al giudice tributario, determinando la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto

Corte di Cassazione ordinanza n. 22186 depositata il 13 luglio 2022 – La cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis cit. può essere impugnata, ex art. 19 d.P.R. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, poiché essa non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante

La cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis cit. può essere impugnata, ex art. 19 d.P.R. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, poiché essa non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante

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