Con l’articolo 21-bis rubricato “Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni” del Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 142/2022, ha modificati il settimo comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile stabilendo un limite minimo vitale di 1.000,00 euro che non consente il pignoramento delle pensioni.
In particolare il nuovo comma 7 dell’art. 545 c.p.c. prevede che “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennita’ che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare e’ pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonche’ dalle speciali disposizioni di legge”
In particolare l’ultimo periodo del nuovo comma 7 dell’art. 545 c.p.c. prevede che solo la parte eccedente il doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000,00 euro è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma del medesimo articolo 545 c.p.c. che stabiliscono quanto segue:
- Pignoramento per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato (comma 3 art. 545 c.p.c.). Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.
- Per i crediti riguardanti i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni (comma 4 art. 545 c.p.c.). Per i predetti crediti è possibile procedere al pignoramento nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
- Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette (comma 5 art. 545 c.p.c.).
Il limite minimo si applica a tutte le pensioni
Il nuovo limite minimo di impignorabilità sarà operativo dal 22 settembre 2022 per le seguenti tipologie di pensioni:
- somme a chiunque riconosciute a titolo di pensioni, incluse le prestazioni assistenziali (es. Pensione di invalidità);
- indennità valide come pensione (es. APE sociale, APE volontario, APE agevolativo, Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)
- altri assegni di quiescenza (es. Trattamento di Fine Servizio riconosciuto ad alcuni dipendenti pubblici).
Si ricorda che il comma 8 dell’articolo 545 c.p.c. prevede che nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate per l’importo eccedente:
- Il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data antecedente al pignoramento;
- I limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Violazione del limite di impignorabilità
Il comma nono dell’articolo 545 c.p.c. prevede che il pignoramento eseguito sulle somme oggetto dello stesso articolo in violazione dei divieti e dei limiti previsti dal medesimo e dalle speciali disposizioni di legge è (parzialmente o totalmente) inefficace; tale inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Pignoramento presso terzi: nuovo limite di impignorabilità di cui all’articolo 545, settimo comma, del c.p.c. - Decreto-legge n. 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142/2022 - INPS - Circolare n. 38 del 3 aprile 2023
- Pensioni: nuovo limite di impignorabilità
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