La Corte di giustizia UE nella sentenza di cui alla causa C-235/21 del 29 settembre 2022 è intervenuta in tema di detrazione IVA chiamata in causa dal giudice del rinvio Sloveno il quale ha chiesto se un contratto possa essere considerato una fattura ai sensi dell’articolo 203 della direttiva 2006/112 solo quando da esso emerga oggettivamente l’intenzione, chiaramente espressa dalle parti, di assimilarlo a una fattura relativa a un’operazione specifica, essendo tale contratto in grado di far sorgere nell’acquirente la ragionevole aspettativa di poter detrarre l’IVA a monte sulla base di esso.

I giudici UE hanno confermato che, alla luce del principio di neutralità dell’IVA, la sostanza prevale sulla forma. I giudici unionali dopo aver ricordato che:

  • l’articolo 219 della direttiva recita «Sono assimilati a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale».
  • l’articolo 203 della stessa direttiva, incluso in tale sezione, recita: «L’IVA è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura».
  • l’articolo 229 di tale direttiva recita quanto segue: «Gli Stati membri non impongono che le fatture siano firmate».

Come sopra accento al paragrafo 38 la Corte UE ha riaffermato che il principio fondamentale di neutralità dell’IVA esige che la sua detraibilità a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche quando taluni obblighi formali siano stati omessi dai soggetti passivi.

Proseguono i giudici UE, evidenziando al paragrafo 39, che l’amministrazione finanziaria non può negare il diritto alla detrazione dell’IVA con la sola motivazione che una fattura non rispetta i requisiti previsti dall’articolo 226, punti 6 e 7, della direttiva 2006/112 qualora essa disponga delle informazioni per accertare che i requisiti sostanziali relativi a tale diritto sono stati soddisfatti (sentenza del 15 settembre 2016, Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos, C‑516/14, EU:C:2016:690, punto 43)

Nel dare risposta positiva al quesito, di equiparare un contratto scritto a una fattura, posto dal giudice del rinvio hanno precisato che per essere riconosciuto come fattura ai sensi dell’articolo 203 di tale direttiva, un documento deve, da un lato, menzionare l’IVA e, dall’altro, contenere quelle informazioni di cui alle disposizioni della Sezione 4 del Capo 3, Titolo XI, di tale direttiva, intitolata «Contenuto delle fatture», necessarie affinché le autorità finanziarie possano stabilire se sono soddisfatti i requisiti sostanziali del diritto a detrazione dell’IVA.