Corte di Cassazione ordinanza n. 22192 depositata il 13 luglio 2022
consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio – motivazione perplessa – principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
RILEVATO CHE
1. La società contribuente A. SRL IN LIQUIDAZIONE, esercente l’attività di costruzione e compravendita di beni immobili, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2004 con il quale – a seguito di richiesta di documentazione – venivano accertati maggiori ricavi quale effetto dell’accertata cessione sottocosto in relazione alla compravendita di diversi beni immobili, con recupero di IRES, IRAP e IVA. In particolare, l’avviso di accertamento aveva ad oggetto la cessione di un appartamento sito nel centro storico di Legnago e la cessione di alcuni appartamenti situati all’interno di due lottizzazioni (in Verona e Porto di Legnago).
2. La società contribuente ha dedotto l’infondatezza dell’avviso, sia per insussistenza di ulteriori elementi oltre i valori OMI, sia per illegittima applicazione retroattiva dell’art. 35, commi 2, 3, 4 d.l. 4 luglio 2006, 223, per erronea sostituzione ai fini IVA del criterio del corrispettivo con quello del valore normale.
3. La CTP di Verona ha accolto il ricorso.
4. La CTR del Veneto, con sentenza in data 4 ottobre 2013, ha accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio. Ha preliminarmente ritenuto il giudice di appello che non vi sia stata applicazione retroattiva dell’art. 35 d.l. n. 223/2006, avendo l’Ufficio fatto applicazione di presunzioni semplici. Nel merito il giudice di appello, aderendo alle risultanze di una C.T.U. espletata nel corso del giudizio, ha confermato l’accertamento eseguito dall’Ufficio in relazione agli immobili siti in Legnago. Quanto alle ulteriori compravendite relative alle altre lottizzazioni, il giudice di appello ha ritenuto insussistenti i maggiori valori accertati, ritenendo non esservi elementi indiziari dotati di pregnanza indiziaria ulteriori rispetto ai valori OMI.
5. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un unico motivo, cui resiste l’Ufficio con controricorso, il quale propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a un unico motivo. La parte ricorrente principale ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.1 Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. e dei principi generali in materia di contenzioso tributario, per avere il giudice di appello, al contempo e contraddittoriamente, confermato la legittimità dell’avviso impugnato sulla base delle risultanze di una C.T.U. e, di converso, riconosciuto l’assenza di presunzioni dotate di pregnanza indiziaria. Osserva parte ricorrente come l’Ufficio avesse rideterminato il valore degli immobili unicamente sulla base della discrepanza tra i valori OMI e quelli di cui alle compravendite, circostanza giudizialmente già accertata in prime cure. Osserva il ricorrente che l’assenza di elementi di riscontro ai maggiori valori OMI non consente alcuna rideterminazione dei valori di cessione, come del resto accertato dallo stesso giudice di appello. Deduce, infine, come la C.T.U. disposta in corso di causa non possa costituire ulteriore elemento di riscontro degli elementi offerti in sede amministrativa dall’Amministrazione finanziaria, così alterandosi il quadro indiziario addotto dall’Ufficio.
1.2 Con l’unico motivo del ricorso incidentale l’Ufficio deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 196, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l’appello dell’Ufficio per gli immobili diversi da quello sito in Legnago. L’Ufficio riproduce l’atto impositivo, evidenziando come lo stesso avviso avesse rettificato i valori di cessione di tutti gli immobili e che il quesito conferito al C.T.U. riguardasse i valori di mercato di tutti gli immobili. Osserva il ricorrente che il consulente tecnico aveva rideterminato i valori di mercato unicamente in relazione all’immobile di Legnago, per cui il giudice di appello avrebbe dovuto procedere con l’integrazione delle operazioni peritali, non avendo il consulente risposto integralmente al quesito originariamente conferito. Sotto un ulteriore profilo, il ricorrente incidentale deduce motivazione perplessa, posto che gli elementi posti a fondamento dell’accertamento di vendita sottocosto relativa agli altri immobili, fossero gli stessi di quello oggetto della relazione peritale.
2. Il ricorso principale è infondato, alla luce dei principi espressi recentemente da questa Corte, secondo cui la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato si verifica, in caso di espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, solo ove il consulente accerti fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio (Cass., Sez. U., 21 febbraio 2022, n. 5624). Il C.T.U. è, difatti, nell’esercizio delle funzioni conferitegli, facoltizzato ad acquisire ogni documento, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico, sempre che non siano dirette a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda, per cui il C.T.U. può accertare, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio, tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite (Cass., Sez. , n. 5624/2022, cit.), non costituendo la consulenza tecnica mezzo di prova (Cass., Sez. I, 10 settembre 2013, n. 20695). Conseguentemente l’ammissione di C.T.U. non può costituire alterazione, né violazione dei principi della domanda e dell’onere di allegazione, salvo che vi sia stato accertamento di fatti principali diversi da quelli allegati dall’Ufficio, circostanza non dedotta dal ricorrente principale.
3. Il ricorso incidentale è infondato in relazione ad entrambi i profili denunciati. In disparte dall’inammissibilità della deduzione relativa all’incompleta evasione del quesito (non essendo questo stato riprodotto), secondo la giurisprudenza di questa Corte, la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio – e non prova vera e propria – sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass., Sez. V, 9 ottobre 2019, n. 25253), così come discrezionale è, poi, sia la riconvocazione del CTU a chiarimenti (Cass., Sez. V, 29 novembre 2013, nn. 26741, 26742; conf. Cass., Sez. III, 2 marzo 2007, n. 4952, Cass., Sez. II, 6 maggio 2002, n. 6479), sia la rinnovazione o l’integrazione delle operazioni peritali.
4. Infondato è, poi, il ricorso incidentale nella parte in cui denuncia motivazione perplessa per avere il giudice di appello riformato la sentenza di primo grado solamente in relazione alle compravendite del solo immobile di Legnago anziché in relazione alle ulteriori compravendite riguardanti le altre due lottizzazioni. Per consolidato orientamento di questa Corte, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., in caso di motivazione incomprensibile (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre nel caso in cui la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Nella specie il giudice di appello ha ritenuto comprovata la pretesa dell’Ufficio nei limiti in cui la stessa è risultata accertata dalla consulenza tecnica, mentre ha ritenuto sprovvisto di prova l’accertamento, per gli ulteriori immobili, per assenza di un adeguato corredo indiziario.
5. Il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno, pertanto, rigettati. Le spese del giudizio di legittimità, stante la reciproca soccombenza, sono integralmente compensate tra le parti. Il rigetto del ricorso principale comporta il raddoppio del contributo principale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente principale, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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